Bonus barriere architettoniche al 75%: più facile provare l’avvio dei lavori prima del 30 dicembre?
- 25 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Con decorrenza dal 30 dicembre 2023, non è possibile fruire del beneficio con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi e per il rifacimento del bagno.
Prima dell’approvazione del decreto Salva spese, la norma relativa all’ambito oggettivo degli interventi era formulata in maniera generica.
Inoltre, con decorrenza dalle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 non è più possibile, fatte salve alcune limitate eccezioni, fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Quando si può applicare la precedente disciplina?
Il legislatore, però, ha inteso tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti che potrebbero aver avviato gli interventi prima dell’entrata in vigore del decreto. In questi casi è ancora possibile applicare la “vecchia disciplina” ove sussistano determinate condizioni.
Durante l’iter di conversione in legge del decreto è possibile che venga resa più agevole la dimostrazione dell’avvenuto inizio dei lavori prima dell’entrata in vigore della novella normativa.
In base al testo attualmente in vigore, la dimostrazione può avvenire con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In alternativa, la precedente disciplina continuerà ad applicarsi qualora le parti abbiano sottoscritto un contratto vincolante e prima del 30 dicembre 2023 sia stato versato un acconto.
Le possibili modifiche
È possibile, quindi, che in sede di conversione in legge del decreto il legislatore intervenga proprio su queste condizioni. Potrebbe essere eliminato il riferimento all’acconto. La prova dell’avvio dell’intervento potrebbe essere così fornita solo con il contratto vincolante sottoscritto dalle parti. In questo caso, però, senza la necessità dell’acconto mancherebbe la data certa dell’accordo. Per tale ragione, in sede di conversione in legge del decreto, l’acconto sarebbe sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in grado di dimostrare la data certa del contratto.
A tal proposito deve ancora osservarsi che il contratto vincolante tra le parti può essere costituito da un preventivo sottoscritto per accettazione.
A questo punto, in presenza di tali condizioni, il contribuente potrà applicare la precedente disciplina. Sarà così possibile fruire del beneficio nella misura del 75% per la sostituzione degli infissi o per il rifacimento dei servizi igienici. Ciò a condizione che gli interventi configurino tecnicamente la rimozione di barriere architettoniche.
Allo stesso modo sarà ancora possibile fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura anche se le spese sono state sostenute dopo il 31 dicembre 2023. In questo caso, come detto, il legislatore ha inteso salvaguardare il principio del legittimo affidamento dei contribuenti consentendo, in presenza di determinate condizioni, di applicare la precedente disciplina, sia con riferimento all’ambito oggettivo, sia con riferimento alle modalità per fruire del bonus.