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Bonus cuoco professionista: come cedere il credito d’imposta

Bonus Cuoco Professionista: Come Cedere Il Credito D’imposta

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento in data 31 maggio 2024 con cui ha previsto la definizione delle modalità e dei termini per la cessione del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista.

L’articolo 1, comma 117, della L. n. 178 del 2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.

Inoltre, il comma 121, del richiamato articolo 1, della L. n. 178 del 2020 prevede che il credito, in luogo dell’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Al riguardo, l’articolo 10, comma 2, del Decreto ha previsto che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini per la comunicazione della cessione del credito d’imposta.

Quindi, con il nuovo provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito stesso, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, e che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

I cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alla risoluzione n. 71/E del 19 dicembre 2023.

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