Bonus edilizi: clausole di salvaguardia per cessione e sconto in fattura
- 28 Marzo 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con l’entrata in vigore del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, l’eccezione non sarà più applicabile. Conseguentemente, sarà inibita la cessione del credito e lo sconto in fattura.
La medesima sorte riguarda gli immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e gli immobili danneggiati da eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Anche in questo caso, secondo quanto previsto dal decreto approvato, non sarà possibile effettuare la cessione del credito o fruire dello sconto in fattura.
Clausole di salvaguardia per la tutela del legittimo affidamento
Il legislatore ha però previsto un’ampia clausola di salvaguardia, con la finalità di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti che hanno di fatto già avviato i lavori. In particolare, sarà ancora possibile beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura qualora in data antecedente all’entrata in vigore del decreto legge sia stata presentata una CILAS per i lavori non condominiali relativi al superbonus.
Le “vecchie” regole continueranno a trovare applicazione anche con riferimento ai lavori condominiali qualora, prima dell’entrata in vigore del decreto legge, risulti presentata la CILAS e adottata la delibera condominiale avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori il cui committente è il condominio. È ancora possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura qualora sia già stata presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo avente ad oggetto lavori da superbonus che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio. Per gli interventi diversi dal superbonus è sufficiente che sia stata già presentata la richiesta di un titolo abilitativo.
È poi prevista una clausola di salvaguardia ad hoc per i lavori diversi da superbonus e che non richiedono un titolo abilitativo. In questo caso è necessario che, antecedentemente all’entrata in vigore del decreto, i lavori siano già iniziati, oppure se non sono iniziati sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori agevolati diversi dal superbonus e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Bonus barriere architettoniche
Secondo quanto previsto dal decreto approvato dal Governo, queste eccezioni continuano ad applicarsi e quindi è ancora possibile effettuare la cessione del credito o fruire dello sconto in fattura per le spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del provvedimento. Per le spese sostenute successivamente l’unica forma di agevolazione fiscale del 75% consiste nel beneficio della detrazione.
Tuttavia, anche in questo caso viene prevista una clausola di salvaguardia.
In particolare, se si tratta di interventi che richiedono la presentazione di un titolo abilitativo assume rilevanza la data di richiesta. Lo sconto in fattura o la cessione del credito saranno ancora possibili se la richiesta del titolo abilitativo sarà stata effettuata prima dell’entrata in vigore del decreto. Invece, per gli interventi a edilizia libera dovrà essere dimostrato che i lavori siano già iniziati, oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e sia stato versato un acconto sul prezzo.