Con la risposta a interpello n. 478 del 18 dicembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di compensazione dei debiti previdenziali e contributivi con i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’art. 121, D.L. n. 34/2020.
Con specifico riferimento all’istituto della compensazione, l’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, nel disciplinare la compensazione orizzontale, al comma 1 stabilisce che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Il comma 1 è stato, recentemente, oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’art. 2quater, D.L. n. 11/2023, secondo cui “[l]’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”.
Come si legge nella circolare 7 settembre 2023, n. 27/E, la disposizione d’interpretazione autentica chiarisce, con valenza anche per il passato, che la compensazione ivi prevista, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti a enti impositori diversi. A titolo esemplificativo, è quindi possibile estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l’impiego in compensazione di crediti d’imposta.
Tale interpretazione è, peraltro, in linea con quanto più volte chiarito dalla prassi amministrativa, laddove è stato detto che l’art. 17 consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme elencate al comma 2, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate.
L’art. 121, comma 3, D.L. n. 34/2020 stabilisce, a sua volta, che i crediti d’imposta ivi contemplati sono utilizzati in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Quindi il contribuente può compensare i crediti di imposta edilizi, acquisiti a mezzo di cessione del credito, con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto direttamente dal comma 2 dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.