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Bonus edilizi in 10 anni: casistiche dell’opzione con dichiarazione integrativa

Bonus Edilizi In 10 Anni: Casistiche Dell’opzione Con Dichiarazione Integrativa
Nella circolare n. 13/E del 2023 l’Agenzia delle Entrate ha riportato le novità in tema di superbonus approvate con la legge di conversione del D.L. n. 11/2023, che ha apportato ulteriori (le ennesime) modifiche alle disposizioni in materia di superbonus e altri bonus edilizi. È stata introdotta anche una disposizione che è stata rinominata come “spalma-crediti”, già citata dal D.L. n. 176/2022, che modifica l’art. 119 del D.L. n. 34/2020 aggiungendo un ulteriore comma 8-quinquines. Questa definisce la possibilità per i contribuenti di optare per una detrazione decennale in 10 quote annuali costanti, per tutte le spese sostenute nel 2022 per il periodo d’imposta del 2023.
La possibilità di fruizione della detrazione in 10 rate, anziché in 5 o 4 rate, previste per il superbonus con spese sostenute nel 2022 è un’opzione irrevocabile. Tuttavia, il contribuente, ai sensi dell’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, può integrare o correggere errori od omissioni della dichiarazione a suo tempo presentata, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, tuttavia, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’art. 43, D.P.R. n. 600/1973.

Difatti, la normativa non menziona gli effetti che si possono generare dall’invio di eventuali dichiarazioni integrative sulle quali vengano effettuate delle modifiche rispetto alla dichiarazione originaria, optando, quindi, per una modalità di detrazione differente.

Opzione nel modello Redditi 2024 e dichiarazioni integrative

Per poter esercitare una differente modalità di opzione, il contribuente deve procedere nel modello Redditi 2024 e, nonostante l’Amministrazione finanziaria tenda a disconoscere gli effetti delle “dichiarazioni integrative con opzioni”, dall’analisi della norma risulterebbe comunque possibile intervenire sulla scelta originariamente effettuata tramite integrative sull’anno 2022.

Qualora la rata 2022 venisse inserita nella prossima dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2023 – Anno d’imposta 2022) sino al momento dell’esercizio dell’opzione, realizzato con l’invio del modello Redditi 2024, sarà, quindi, possibile presentare dichiarazioni integrative per il modello 2023 per poter eliminare l’esposizione della rata 2022 (corrispondendo le maggiori imposte dovute con annesse sanzioni) e fruire della detrazione in 10 anni. Tuttavia, la norma è interpretabile nel punto in cui indica tra i requisiti per fruire della disposizione la mancata indicazione della rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 nella dichiarazione dei redditi.

Meno dubbi vi sono, invece, nella casistica opposta, ovvero se nel modello redditi 2023 non venga indicata la rata 2022 del superbonus con l’obiettivo di optare l’anno successivo nella detrazione decennale e il contribuente, successivamente decida usufruire della detrazione ordinaria. In tal caso appare lineare l’utilizzo della dichiarazione integrativa per inserire la rata 2022 nel modello Redditi 2023. Questa operazione si può realizzare, tuttavia, entro i termini di presentazione della dichiarazione successiva (quindi modello Redditi 2024) che deve contenere l’opzione con la detrazione decennale, scelta, come detto, irrevocabile per il contribuente.

In data 2 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Piattaforma Cessione Crediti” la nuova guida aggiornata nella quale viene illustrata la modalità di detrazione in 10 quote annuali per alcune tipologie di bonus edilizi. Con questa opzione viene consentito al contribuente di allungare il periodo di detrazione, in particolare per coloro che non hanno sufficiente capienza. È il caso tipico di coloro che possiedono redditi annui non particolarmente elevati.

Le istruzioni per la detrazione decennale

L’Agenzia delle Entrate in data 18 aprile 2023 ha pubblicato il provvedimento n. 132123 che fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari (cioè imprese e banche) che intendono usufruire di questa possibilità in merito a:

– le modalità di fruizione della detrazione in 10 rate annuali dei crediti derivanti da cessione o sconto in fattura di alcune tipologie di bonus edilizi (superbonus, sismabonus e Bonus barriere architettoniche).

L’utilizzo del credito in 10 annualità è consentito se la comunicazione all’Agenzia di cessione del credito o di sconto in fattura è stata effettuata:

– entro il 31 ottobre 2022 per le annualità 2022 e successive per i crediti relativi a superbonus;

– entro il 31 marzo 2023, termine ultimo per la comunicazione delle spese 2022, per le annualità 2023 e successive per i crediti relativi a superbonus (comunicati dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023), ma anche a sismabonus e barriere architettoniche (comunicati al 31 marzo 2023). Si veda in merito anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 settembre 2023, n. 27/ E.

Per poter fruire di questa detrazione ripartita in 10 annualità occorre procedere con apposita scelta da indicare nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Questa opzione è irrevocabile e non può essere né rettificata e né annullata. Non sono consentite, inoltre, ulteriori cessioni e ripartizioni, nemmeno la possibilità di utilizzarle in annualità successive o ottenere delle somme residue a rimborso. Le rate possono essere utilizzate unicamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento del credito. È possibile applicare tale opzione anche parzialmente, quindi non solamente sull’intero importo del credito ma anche su parte di esso.

Con la risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023, l’Agenzia ha istituito i codici tributo necessari per l’utilizzo dei crediti in compensazione mediante utilizzo nel modello F24, distinguendoli da quelli originari:

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