Bonus edilizi: l’inutilizzabilità dei crediti fa sorgere un nuovo obbligo di comunicazione alle Entrate

Il D.L. n. 104/2023, e in particolare, l’art. 25 del decreto Asset introduce, con una certa sorpresa, un nuovo adempimento per i contribuenti che sono titolari dei crediti relativi ai bonus edilizi e non potranno più utilizzarli.
La disposizione stabilisce che “nell’ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024”.

Non si comprendono le ragioni che hanno indotto il legislatore alla previsione di questo ulteriore obbligo di comunicazione che, ove violato, determinerà l’irrogazione di una sanzione di 100 euro.

Bonus edilizi interessati

Sotto il profilo oggettivo, considerato il generico riferimento all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, la disposizione riguarda non solo il superbonus, che attribuisce il diritto a fruire della detrazione del 110%, ma anche tutti gli altri bonus edilizi quali quelli che trovano origine nei lavori finalizzati al miglioramento della resa energetica degli edifici, il sisma bonus, il bonus facciate, i crediti che trovano origine negli interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, nonché i crediti per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica.

Categorie dei crediti per i quali sarà obbligatorio l’adempimento

In ogni caso, le categorie dei crediti per i quali sarà obbligatoria l’effettuazione dell’adempimento saranno indicate dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento del direttore.

Il provvedimento direttoriale fornirà indicazioni anche sull’avvenuta conoscenza dell’evento che rende il credito non utilizzabile, situazione a partire dalla quale decorre il temine di 30 giorni per effettuare la comunicazione ed evitare la sanzione. Lo stesso provvedimento indicherà le modalità di comunicazione della non utilizzabilità dei crediti. I crediti non utilizzabili devono essere quindi comunicati, come già detto, per cause diverse dal superamento della scadenza per la fruizione degli stessi.

In attesa delle indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, sembra potersi affermare con certezza che il nuovo obbligo riguardi, ad esempio, i crediti oggetto di sequestro impeditivo e gli importi per i quali sono stati commessi errori nell’effettuare la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito o dello sconto in fattura. La comunicazione dovrebbe anche interessare i crediti non utilizzabili per l’esaurimento del plafond da parte dell’ultimo cessionario tenuto al nuovo adempimento.

Considerazioni conclusive

Come indicato anche nella relazione illustrativa allegata al decreto, la mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Tuttavia, sorgono dubbi in merito alla capacità dell’Amministrazione finanziaria di individuare con precisione i soggetti e le correlate casistiche a cui irrogare tale pena pecuniaria. Poco chiaro risulta anche il termine di trenta giorni stabilito per i cessionari per inviare la comunicazione poiché legato al momento di avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità credito e, non essendo chiare ed indentificate le casistiche che rientrano nel perimetro dell’obbligo diventa complesso anche il rispetto di tale scadenza.

Si tratta, in sostanza, di un nuovo adempimento del quale non si sentiva la necessità e soprattutto la cui ratio non è affatto chiara.

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