Bonus edilizi: nella fattura occorre indicare l’esatto ammontare dello sconto concesso
- 3 Marzo 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 238 del 3 marzo 2023 in tema di fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, fattura di acconto e esercizio dell’opzione per lo sconto.
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, ecc., anche nella misura del 110% (Superbonus), devono altresì comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione (termine prorogato dall’articolo 10quater del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni ter) al 29 aprile 2022 per le persone fisiche e al 15 ottobre 2022 per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, in riferimento alle spese effettuate nel 2021).
Il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può, a sua volta, compensare il credito a far data dal 10 del mese successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate riceve la comunicazione, con modalità e tempi analoghi a quelli previsti per l’originario beneficiario, ferma restando la possibilità, in alternativa alla compensazione, di optare per la cessione del credito.
L’obbligo di indicare in ciascuna fattura lo sconto concesso al committente (pari, al più, alla detrazione medesima), consente di individuare, altresì, il credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile. D’altronde, il cd. sconto in fattura non è altro che un contributo anticipato dai fornitori corrispondente alla detrazione spettante al committente e costituisce, per quest’ultimo, una sostanziale modalità di pagamento dell’importo dovuto.
Nella nota n. 18 della circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 è stato precisato che, lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 16bis del TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario per fruire dell’agevolazione applicare lo sconto (nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti.
In sostanza, al fine di dare evidenza dell’esercizio dell’opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello ”sconto in fattura”, il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l’esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all’importo fatturato? ciò ”anche in caso di sconto parziale”. Diversamente, ove nella fattura d’acconto non sia indicato l’esercizio dell’opzione (presumibilmente allo scopo di finanziare l’avvio dei lavori), il fornitore non ha titolo per maturare il credito (in misura pari allo sconto medesimo) che non trova riscontro nella fattura? conseguentemente, l’agevolazione resta fruibile direttamente dal committente sotto forma di detrazione, salva la successiva possibilità di cedere a terzi un credito d’imposta pari alla detrazione spettante.
A cura della Redazione