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Bonus edilizi: quali effetti dopo il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito?

Bonus Edilizi: Quali Effetti Dopo Il Blocco Dello Sconto In Fattura E Della Cessione Del Credito?

La buona notizia è che il D.L. n. 11/2023 non cancella il diritto alla detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione, superbonus, ecobonus e sismabonus, che restano in vigore nella sola forma della detrazione in dichiarazione dei redditi per tutti i contribuenti che vorranno continuare ad usufruirne per i prossimi anni.

Ritorno al passato: con quali effetti

Si ritorna di conseguenza all’applicazione originale dell’art. 16 bis del TUIR e per le norme inerenti superbonus, ecobonus e sismabonus, alle rispettive discipline che regolano percentuali di detrazione e scadenza della agevolazione.

Salvo diverse decisioni future del Governo, ci sarà ancora la possibilità di detrarre lavori di efficientamento energetico e sismico secondo i termini quadriennali o decennali ammesso che il contribuente abbia capienza fiscale.

Perché in effetti il D.L. n. 11/2023 mette fine indirettamente anche al superamento dei limiti di detrazione fiscale in base alla capienza erariale dei cittadini che venivano di fatto elusi, a norma di legge, semplicemente cedendo il credito ad altro soggetto capiente. E così l’effetto di questa nuova norma sarà che potranno proseguire nella fruizione delle agevolazioni fiscali edilizie sia coloro i quali abbiano disponibilità e risorse finanziarie per pagare i lavori, ma anche e solo coloro i quali abbiano capienza fiscale per fruire delle detrazioni.

Altro aspetto indiretto prodotto dal decreto legge è il ritorno al principio di cassapuro” per tutte le detrazioni edilizie. In assenza, infatti, di sconto in fattura integrale, operato per le agevolazioni di sismabonus e superbonus, la detrazione sarà ammessa in presenza di pagamento delle prestazioni ricevute, con bonifico speciale per ristrutturazione edilizia di cui all’art. 25 del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni. Fino al 16 febbraio 2023 il principio regolatorio della valenza fiscale della detrazione era affidato in modo ibrido alla certificazione rilasciata da ENEA mediante codice ASID o, secondo altra interpretazione, alla data di attestazione dello stato di avanzamento dei lavori rilasciata dal tecnico incaricato.

Bisognerà tenerne conto per il futuro perché se si vorrà fruire delle detrazioni in proprio per le agevolazioni rimaste in vigore, sarà necessario pagare i lavori entro i termini di scadenza delle stesse.

La legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022) ed il decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022 convertito dalla Legge n. 6 del 2023) ne hanno ridefinito gli aspetti secondo la seguente disciplina:

Superbonus e sismabonus riservato ai condominii che abbiano deliberato i lavori entro il 19 novembre 2022 con CILAS protocollata entro il 31 dicembre 2022, ovvero con delibera compresa tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022 e CILAS protocollata entro il 25 novembre 2022, ovvero che abbiano richiesto titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022 in caso di demolizione e ricostruzione potranno godere del 110% entro il 31 dicembre 2023.

Superbonus e sismabonus riservato ai condominii in tutte le altre condizioni potranno fruire di una percentuale pari al 90% fino al 31 dicembre 2023, 70% fino al 31 dicembre 2024, 65% fino al 31 dicembre 2025.

Mini condominii in mono proprietà fino a 4 unità immobiliari ed soggetti del Terzo Settore senza i requisiti dell’art. 10 bis, art. 119 D.L. n. 34/2020 che abbiano protocollato CILAS entro il 25 novembre 2022 ovvero che abbiano richiesto titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022 in caso di demolizione e ricostruzione potranno fruire del 110% entro il 31 dicembre 2023. In tutti gli altri casi potranno fruire di una percentuale pari al 90% fino al 31 dicembre 2023, 70% fino al 31 dicembre 2024, 65% fino al 31 dicembre 2025.

Soggetti del terzo settore rientranti nei requisiti dell’articolo 10 bis, art. 119 D.L. 34/2020 potranno fruire del 110% fino al 31 dicembre 2025.

Unifamiliari o unità indipendenti in plurifamiliari che abbiano realizzato almeno il 30% dei lavori al 30 settembre 2022 potranno fruire del 110% fino al 31 marzo 2023, ovvero beneficiari di diritto di godimento su abitazione principale con reddito rapportato al quoziente familiare fino a 15.000 euro, potranno fruire del 110% fino al 31 dicembre 2023.

– Gli IACP potranno fruire del 110% fino al 31 giugno 2023 a meno che a quella data abbiano realizzato almeno il 60% dei lavori. In questo ultimo caso la scadenza slitta al 31 dicembre 2023.

Restano immutati i termini di funzionamento degli incentivi per ristrutturazioni edilizie ed ecobonus.

Responsabilità solidale tra cedenti e cessionari

Ulteriore buona notizia è che il Governo disciplina definitivamente le esimenti da responsabilità solidale tra cedenti e cessionari introducendo l’art. 6 bis al D.L. n. 34/2020 che prevede, salvo ipotesi di dolo, per le quali occorrerebbe dimostrare una compartecipazione intenzionale del cessionario alle operazioni poste in frode alla legge, l’esclusione da responsabilità solidale per i cessionari che dimostrino l’acquisizione del credito ed il possesso della documentazione elencata nel decreto, al quale si rimanda per brevità ma che non differisce affatto dalle check list messe a disposizione da tempo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il successivo art. 6 ter introdotto per decreto estende l’esimente da responsabilità anche in caso di ricessione del credito di secondo e terzo livello da parte di istituti di credito verso correntisti della banca – fuori dall’ambito di definizione di soggetti puramente consumatori – ai quali basterà ricevere una certificazione che attesti che la Banca sia in possesso della documentazione elencata per decreto.

Il successivo art. 6 quater, anche esso di nuova introduzione, stabilisce che il mancato possesso della documentazione in oggetto non costituisca da se causa di responsabilità per dolo o colpa grave del cessionario il quale ha sempre la possibilità di provare la propria diligenza, fermo restando che l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave ricade per decreto sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Il decreto pone fine anche alle crescenti ipotesi che gli Enti della Pubblica Amministrazione potessero affacciarsi al mercato dei crediti per trarre vantaggio rispetto alla compensazione delle proprie imposte e contributi. A tutti gli effetti si sarebbe trattato di un corto circuito nella finanza pubblica dagli aspetti imprevedibili.

E sebbene i recenti risultati diffusi da ENEA rappresentino un impatto sui conti pubblici di una certa rilevanza va anche spiegato che quell’impatto ha radici pregresse al 2022 e che a causa del blocco del mercato dei crediti, dopo l’introduzione del decreto Anti frode, in rari casi imprese e cittadini avevano scelto di proseguire nell’avvio di nuove operazioni di efficientamento o ristrutturazione per paura di trovarsi incastrate in un meccanismo senza uscita.

Criticità e possibili soluzioni

Lo scorso 22 febbraio 2023 il Governo ha deciso di convocare le parti interessate alla vicenda per studiare strategie di supporto alla risoluzione delle criticità e alla presentazione di possibili correzioni al decreto, invitando il sistema bancario a proseguire nella acquisizione dei crediti quantomeno nel limite della sua capienza fiscale.

L’ANCE ha ribadito la necessità di individuare soluzioni urgenti senza dover attendere la conversione del decreto e possibili sue modifiche per emendamento.

Sia ANCE che ABI hanno proposto il già annunciato uso del meccanismo di compensazione degli F24 dei clienti, da parte del sistema bancario. Si tratterebbe di pagare le imposte dei correntisti – di ogni tipologia – compensandole con i crediti in possesso degli istituti bancari. Attualmente a dire la verità un sistema analogo esiste per l’addebito sul conto degli intermediari delle imposte dei propri clienti ma tale formula non riguarda crediti fiscali propri degli intermediari, solo addebiti di conto corrente. Si tratterebbe così di dover estendere la procedura all’uso del conto fiscale degli istituti di credito per estinguere i debiti fiscali dei propri correntisti. La proposta formulata dalla Rete delle Professioni Tecniche al tavolo tecnico del Ministero si articola ancora in altri termini: acquisto dei crediti da parte delle Casse di Previdenza privatistiche ed estensione del prestito garantito da SACE anche ai professionisti, moltissimi dei quali rimasti anche loro incagliati nel sistema per le prestazioni professionali rese nell’ambito delle opere di ristrutturazione.

Proviene da Confartigianato la richiesta della introduzione di un acquirente pubblico di ultima istanza a garanzia delle cessioni, individuabile probabilmente in Cassa Depositi e Prestiti oltre che l’estensione dei termini di utilizzo dei crediti in compensazione, vincolati ancora attualmente ai termini della tempistica della detrazione originaria. Sempre dalle categorie artigiane si richiederebbe inoltre una maggiore e prioritaria attenzione da parte degli istituti di credito per l’acquisto di crediti fiscali delle piccole imprese che soffrono maggiormente la condizione di stallo del mercato.

Arriva infine dalla UPPI una sensata proposta, in verità già sollevata da molte organizzazioni di rappresentanza dei Dottori Commercialisti, di passare definitivamente dal sistema delle detrazioni a quello del credito di imposta puro, svincolando l’uso dei crediti da termini di scadenza e di importo ed estendendolo a qualsiasi tipo di tributo o di imposta. Ad onor del vero, se di fermo definitivo si dovrà parlare per questa agevolazione, l’ultimo correttivo proposto sarebbe quello più sensato.

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