Bonus energia: come calcolare il prezzo unitario dei combustibili acquistati

La determinazione del ”prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica” deve avvenire facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata e quindi, al prezzo del tail gas acquistato per essere immesso nel processo produttivo termoelettrico e successivamente autoconsumato nel processo produttivo primario, come risultante dalla relativa documentazione certificativa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 367 del 4 luglio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 367 del 4 luglio 2023 in tema di credito d’imposta energivore e autoconsumo.

In considerazione del tenore letterale della disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 115 del 2022 che, in ordine all’ipotesi di autoconsumo di energia elettrica, fa riferimento ”alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica” ai fini della verifica dell’incremento del 30 per cento delle spese sostenute nel trimestre di riferimento, dunque, dovrà aversi riguardo alla variazione del prezzo unitario del tail gas acquistato ed utilizzato dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica.

Ai fini della quantificazione del credito spettante, il contribuente dovrà fare riferimento al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, senza un riferimento diretto alla spesa sostenuta per l’acquisto del combustibile, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 115/2022.

Per quanto riguarda gli obblighi certificativi da assolvere per la verifica della sussistenza dei requisiti, la circolare n. 25/E dell’11 luglio 2022, paragrafo 3.4., ha precisato che nell’ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la ”documentazione certificativa” è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.

Pertanto, sulla scorta della lettera della norma e dei chiarimenti di prassi forniti, è stato chiarito che la determinazione del ”prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica” debba avvenire facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata e quindi, al prezzo del tail gas acquistato per essere immesso nel processo produttivo termoelettrico e successivamente autoconsumato nel processo produttivo primario, come risultante dalla relativa documentazione certificativa.

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