Site icon Commercialista Verona, Studio Consulenza Finanziaria e Amministrativa

Bonus energia dicembre 2022: c’è tempo fino al 20 settembre 2023 per comunicare la cessione

Bonus Energia Dicembre 2022: C’è Tempo Fino Al 20 Settembre 2023 Per Comunicare La Cessione

Con provvedimento n. 2023/24252 del 26 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Il documento approva anche le nuove versioni del modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate lo scorso 6 dicembre 2022.

Il contesto normativo

Il legislatore ha emanato alcune disposizioni che riconoscono alle imprese specifici crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

– credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 40% delle spese sostenute;

– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute;

– credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 30% delle spese sostenute;

– credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 40% delle spese sostenute.

Crediti d’imposta: compensazione o cessione

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 settembre 2023; in alternativa le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

– il credito è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);

– in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;

– il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Inoltre, secondo il conteso normativo di riferimento si prevede che:

– si applicano le disposizioni di cui all’art. 122-bis del decreto Rilancio, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;

– le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Quando presentare la comunicazione di cessione?

Secondo quanto previsto dalle istruzioni, la comunicazione deve essere inviata:

a. entro il 22 marzo 2023 per il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022);

b. entro il 21 giugno 2023 per il credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre 2022);

c. entro il 20 settembre 2023 per i crediti di seguito indicati:

– credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022);

– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022);

– credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022);

– credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022);

– credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre 2022);

– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022);

– credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022);

– credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022);

– credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022);

– credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dicembre 2022);

– credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022);

– credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022),

Si applicano i provvedimenti attuativi delle Entrate

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Successivamente, con i provvedimenti del 6 ottobre 2022 e del 6 dicembre 2022, le disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta.

Pertanto, con il nuovo provvedimento, l’Amministrazione finanziaria ha previsto l’estensione dell’applicazione delle disposizioni attuative appena richiamate agli ulteriori crediti d’imposta, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Il provvedimento recepisce le nuove scadenze per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta, previste:

– per i crediti riconosciuti per le spese relative all’energia elettrica e al gas, per il terzo trimestre 2022 e per il periodo ottobre/novembre 2022;

– per il credito riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022;

– per il credito riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel quarto trimestre 2022.

Non sono invece più cedibili i crediti riconosciuti per il primo e secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte

Exit mobile version