Bonus energia: i termini per la remissione in bonis per la comunicazione
- 19 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023 in tema di crediti d’imposta maturati dalle imprese c.d.”energivore”/”gasivore” e ”non energivore”/”non gasivore” e applicabilità della ”remissione in bonis” alla comunicazione ex articolo 1, comma 6, del decreto–legge 18 novembre 2022, n. 176.
L’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che non può porsi alcun dubbio di remissione in bonis in riferimento:
-ai crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione e, comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2022;
-ai crediti riferiti ai primi trimestri del 2023, parimenti estranei alla citata comunicazione e, comunque, in ipotesi, non ancora maturati;
va osservato come l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 6, del DL n. 176 del 2022 non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati. La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023. Si tratta, dunque, di un adempimento di natura ”formale”.
Quanto precisato sulla natura della comunicazione rende alla stessa applicabile la previsione dell’articolo 2, comma 1, del DL n.16 del 2012, n. 16, disciplinante la c.d. ”remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
-abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
-effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
-versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
L’indicazione di ordine generale appena fornita va, tuttavia, coordinata con le peculiarità dei crediti in esame, i quali, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 30 settembre 2023.
Ne deriva che la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (ad ora, il 30 settembre 2023) e comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito. Peraltro, stante l’espressa previsione normativa, il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.