Bonus energia: qual è la spesa agevolabile in caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata
- 10 Luglio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con le risposte a interpello n. 373 e 375 del 10 luglio 2023 in tema di bonus energia, l’Agenzia delle Entrate ricorda che – al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina – il legislatore ha introdotto alcune misure agevolative.
In tema di credito d’imposta non energivori, è stato stabilito il principio per cui il bonus non spetta, per la quota corrispondente, alle imprese che riaddebitano analiticamente il costo (aumentato) del prezzo della materia prima nei confronti di altri soggetti.
Al fine di stabilire se ricorra una simile situazione e se il riaddebito (in tutto o in parte) del costo della energia possa essere qualificato come “analitico” e quindi tale da determinare un corrispondente ribaltamento dello stesso in capo ad un soggetto diverso da colui che formalmente è intestatario delle utenze, è necessario che il ribaltamento avvenga:
– individuando espressamente la quota di corrispettivo derivante dal costo dell’energia elettrica o gas naturale sostenuto dal prestatore del servizio?
– correlando direttamente l’incremento del costo dell’energia sostenuto dall’intestatario dell’utenza e la quota di corrispettivo dovuto dal cliente, in modo tale che l’incremento del prezzo delle materie prime sia posta (in tutto o in parte) a carico del cliente.
La spesa agevolabile in caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata
Come per la misura agevolativa riferita al secondo trimestre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle “imprese energivore” e dalle stesse consumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso, l’incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale.
Ulteriori agevolazioni sono state riconosciute alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”) al fine di garantire alle stesse una parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento dei costi del gas naturale.
Di conseguenza, in tali casi, in considerazione del parametro espressamente individuato dalle norme, non rileva ai fini della determinazione della spesa agevolabile la contabilizzazione di ricavi afferenti ai derivati di copertura.
La verifica della sussistenza del requisito dell’incremento del costo per kWh dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata deve avvenire assumendo, come parametro iniziale, il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2019 per la produzione di energia elettrica autoconsumata e, come parametro finale, il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione di energia elettrica autoconsumata.