Bonus energia: qual è la spesa agevolabile in caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata

Con le risposte a interpello n. 373 e 375 del 10 luglio 2023 in tema di bonus energia, l’Agenzia delle Entrate ricorda che – al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina – il legislatore ha introdotto alcune misure agevolative.

In tema di credito d’imposta non energivori, è stato stabilito il principio per cui il bonus non spetta, per la quota corrispondente, alle imprese che riaddebitano analiticamente il costo (aumentato) del prezzo della materia prima nei confronti di altri soggetti.

Al fine di stabilire se ricorra una simile situazione e se il riaddebito (in tutto o in parte) del costo della energia possa essere qualificato come “analitico” e quindi tale da determinare un corrispondente ribaltamento dello stesso in capo ad un soggetto diverso da colui che formalmente è intestatario delle utenze, è necessario che il ribaltamento avvenga:

– individuando espressamente la quota di corrispettivo derivante dal costo dell’energia elettrica o gas naturale sostenuto dal prestatore del servizio?

– correlando direttamente l’incremento del costo dell’energia sostenuto dall’intestatario dell’utenza e la quota di corrispettivo dovuto dal cliente, in modo tale che l’incremento del prezzo delle materie prime sia posta (in tutto o in parte) a carico del cliente.

La spesa agevolabile in caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. n. 17 del 2022, con riferimento al secondo trimestre 2022, il credito d’imposta a favore delle imprese energivore è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta delle stesse e autoconsumata. In tal caso, il medesimo comma 2 stabilisce che l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del Prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al Prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Come sottolineato nel dossier di lettura n. 302 del 2022 del Servizio Bilancio del Senato, la norma ha esteso la platea dei beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta anche alle imprese energivore che producono ed allo stesso tempo autoconsumano l’energia elettrica prodotta, a differenza dell’art. 15, D.L. n. 4/2022 che non le aveva ricomprese.
Più recentemente, l’art. 6, D.L. n. 115/2022 ha riconosciuto un credito d’imposta del 25% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 alle “imprese energivore”, i cui costi medi (per kwh), calcolati sulla base del secondo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), hanno subito un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Come per la misura agevolativa riferita al secondo trimestre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle “imprese energivore” e dalle stesse consumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso, l’incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale.

Ulteriori agevolazioni sono state riconosciute alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”) al fine di garantire alle stesse una parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento dei costi del gas naturale.

In particolare, il comma 1 dell’art. 15.1, D.L. n. 4/2022 ha riconosciuto “alle imprese a forte consumo di gas naturale” (c.d. “gasivore”) “un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI­GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.
Analogamente ai crediti a favore delle energivore, anche l’agevolazione in commento è stata “prorogata” per i trimestri successive in relazione ai crediti d’imposta destinati alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica, come già evidenziato, l’art. 4, comma 2, D.L. n. 17/2022 (in relazione al II trimestre 2022) e l’art. 6, D.L. n. 115/2022 (in relazione al III trimestre 2022) prevedono espressamente che il credito di imposta sia determinato avendo riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo/terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Di conseguenza, in tali casi, in considerazione del parametro espressamente individuato dalle norme, non rileva ai fini della determinazione della spesa agevolabile la contabilizzazione di ricavi afferenti ai derivati di copertura.

La verifica della sussistenza del requisito dell’incremento del costo per kWh dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata deve avvenire assumendo, come parametro iniziale, il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2019 per la produzione di energia elettrica autoconsumata e, come parametro finale, il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione di energia elettrica autoconsumata.

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