Bonus Energia, utilizzo dei crediti energetici anche in caso di cessazione della ditta

In tema di bonus energia luglio–dicembre 2022, è possibile utilizzare il credito residuo maturato nonostante la cessazione dell’attività in compensazione con i debiti tributari e previdenziali (Imposta sul Valore Aggiunto quarto trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario per dipendenti aziendali) riferibili alla ditta individuale, e ciò nonostante la medesima sia cessata a far data dal 31 dicembre 2022, trattandosi in ogni caso di debiti correlati all’attività d’impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell’ultimo periodo d’imposta alla medesima riferibili. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 396 del 27 luglio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 396 del 27 luglio 2023 in tema di modalità di utilizzo dei crediti energetici concessi alle imprese nel periodo luglio–dicembre 2022.

Come chiarito dalla circolare n. 36/E del 2022, beneficiarie dei crediti d’imposta in esame sono le ”imprese” che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato rispettano le condizioni normativamente previste.

Ne deriva che detti crediti possono essere utilizzati per estinguere, tramite compensazione, i debiti fiscali e previdenziali riferibili all’attività d’impresa, e non anche altri debiti ”personali” ove, come nel caso di specie, il credito sia maturato da una ditta individuale.

Laddove i crediti siano spettanti, quanto alla possibilità di utilizzare il credito residuo maturato nonostante la cessazione dell’attività, è condivisibile l’utilizzo del medesimo in compensazione, entro il termine del 30 settembre 2023, con i debiti tributari e previdenziali (Imposta sul Valore Aggiunto quarto trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario per dipendenti aziendali) riferibili alla ditta individuale, e ciò nonostante la medesima sia cessata a far data dal 31 dicembre 2022, trattandosi in ogni caso di debiti correlati all’attività d’impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell’ultimo periodo d’imposta alla medesima riferibili.

La ditta conserva, altresì, la facoltà di cedere i predetti crediti, purché la cessione riguardi l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento e non solo ciò che residua.

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