Bonus fusione fondazioni bancarie: pronte le istruzioni
- 18 Dicembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il successivo comma 400 prevede che, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate siano definite le modalità attuative del citato credito d’imposta, comprese quelle relative all’esercizio della facoltà di cessione.
Quindi, con il provvedimento del 18 dicembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito:
– i termini, le modalità e le procedure applicative del credito d’imposta;
– le modalità attraverso cui le fondazioni beneficiarie comunicano all’Agenzia delle Entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito d’imposta stesso, ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi.
In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, e le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Riconoscimento del credito
Entro i 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, definito secondo il criterio temporale previsto nel comma 398, con i relativi codici fiscali ed importi. L’Agenzia, secondo l’ordine comunicato dall’ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco comunica, con apposito provvedimento, l’ammontare esatto del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI.
Successivamente all’assunzione delle delibere d’impegno e comunque entro i sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni incorporanti effettuano le erogazioni previste nelle delibere d’impegno e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all’ACRI.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria di cui al punto precedente, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta.
Ove una fondazione non provveda al versamento, anche parzialmente, l’ACRI ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che, nei 15 giorni successivi, provvede, tramite provvedimento, ad annullare il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente in misura proporzionale al mancato versamento.
Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del provvedimento di annullamento, l’Agenzia delle Entrate provvede a riconoscere e a comunicare, nei limiti dell’importo resosi disponibile, il credito d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere d’impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
Successivamente e comunque entro 60 giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta alle fondazioni precedentemente rimaste escluse, le predette fondazioni comunicano all’ACRI l’avvenuta erogazione e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta.