Bonus lavoratori del turismo: non è ammissibile compensazione con debito IVA non sussistente

L’Agenza delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 460 del 13 novembre 2023 in tema di : credito d’imposta in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo, ex articolo 1, del decreto–legge n. 152 del 2021 – indebito recupero tramite compensazione con un debito IVA non sussistente.

L’articolo 1, ai commi 1 e 2, del decreto­legge n. 152 del 2021, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta e/o di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo ­ elencati al comma 4 della medesima norma ­ commisurato alle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di cui al successivo comma 5.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell’agevolazione in parola, il comma 8 stabilisce che il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122­bis, comma 4, del decreto­legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Con avviso pubblico del Ministero del Turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021 ­recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta in oggetto ­ all’articolo 9 è stato chiarito che il credito di imposta è utilizzabile «entro e non oltre il 31 dicembre 2025», sicché, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31 dicembre 2025, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione in parola viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.

Non può essere condivisa la soluzione di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVAartatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, secondo cui «Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l”’invenzione” di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta di cui si discute, mutandone ”arbitrariamente” la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte