Bonus lavoratori del turismo: pronto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione
- 9 Agosto 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con la risoluzione n. 51 del 9 agosto 2023 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi. La normativa prevede che il sostituto d’imposta compensi il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 51 del 9 agosto 2023 riguardante l’istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi di cui all’articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48.
L’articolo 39-bis, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede che “per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrative speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi”.
I successivi commi 2 e 3 del citato articolo 39-bis stabiliscono inoltre che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000”, e che “Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore”.
In proposito, il comma 4 dell’articolo 39-bis del richiamato decreto legge n. 48 del 2023 dispone che “Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Quindi, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, si istituisce il seguente codice tributo:
-“1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.
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