Cambia ancora la deducibilità IMU degli immobili strumentali
- 15 Novembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il disegno di legge di Bilancio 2020 prevede un nuovo intervento in materia di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali fissandone la deducibilità, per l’anno 2019, nella misura del 50 per cento.
Quali sono gli immobili strumentali
Il TUIR (art. 43, comma 2) considera strumentali:
– gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Gli immobili strumentali per destinazione sono quelli che, a prescindere dalla loro classificazione catastale, vengono utilizzati esclusivamente dall’imprenditore quali beni strumentali per l’attività d’impresa. L’utilizzo esclusivo ai fini dell’esercizio dell’attività d’impresa è basilare; qualora l’immobile venga locato o utilizzato in modo promiscuo non può più essere considerato strumentale per destinazione;
– gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o comodato (immobili strumentali per natura).