Cancellazione dal registro per il tirocinante abilitato all’esercizio della professione: in quali casi?

L’Ordine può valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio. Ciò perché la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente “interna”, non essendo quello del tirocinio un registro pubblico Lo ha evidenziato il CNDCEC con un Pronto Ordini dell’11 ottobre 2023 sulla cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita di efficacia del certificato tirocinio.

Con il Pronto Ordini n. 97 dell’11 ottobre 2023 il CNDCEC ha risposto a un quesito in materia di cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita di efficacia del certificato di tirocinio.

L’art. 6, comma 12, D.P.R. n. 137/2012 stabilisce la perdita di efficacia del tirocinio trascorsi cinque anni dalla data del suo compimento senza che sia stato superato l’esame di Stato. Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al D.P.R. n. 137/2012.

Ciò significa che, trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell’esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere ex novo il tirocinio.

Pur ribadendo che la norma collega in maniera inequivocabile la cancellazione dal registro alla perdita di efficacia del certificato sembrando avere la finalità di mantenere, per così dire, traccia dei tirocini ancora in corso di validità, in ragione del fatto che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente interna” – non essendo quello del tirocinio un registro pubblico – l’Ordine può valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio.

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