La sospensione prevista da Dl 11/2020 non sembra applicarsi agli atti tributari. In attesa di chiarimenti meglio impugnare gli atti in scadenza
di Antonio Iorio
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Dalla lettura del Dl 11/2020 sulle misure straordinarie per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, i termini di impugnazione degli atti tributari quali accertamenti, cartelle, irrogazione sanzioni, avvisi di liquidazione eccetera, non sembrerebbero sospesi. Il condizionale è d’obbligo in quanto risulterebbe veramente singolare che in una simile situazione, il governo non abbia inteso prorogare i termini di scadenza degli atti tributari. Va da sé che in considerazione di questi dubbi sarebbe auspicabile un tempestivo chiarimento anche perché si rischia di danneggiare seriamente contribuenti e imprese interessate.
Vediamo i termini della questione. L’articolo 1 del decreto legge prevede che sino al 22 marzo 2020 «le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari» (salvo determinate eccezioni quali misure cautelari reali e personali, minori, ecc) sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. In base al comma 2 sempre sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto «dei procedimenti indicati al comma 1». Stante il chiaro rinvio ai procedimenti indicati al comma 1 sembra che la sospensione dei termini attenga solo quelli pendenti presso gli uffici giudiziari e, peraltro, oggetto di rinvio “automatico”.
Estendendo tali previsioni al processo tributario, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo («le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare») sembrerebbero esclusi gli atti tributari in scadenza in questi giorni.
Si tratta, più in particolare, degli avvisi di accertamento, atti di irrogazione sanzioni, avvisi di liquidazione, cartelle di pagamento eccetera per i quali in questi giorni decorrono i previsti 60 giorni per la relativa impugnazione ovvero centocinquanta giorni, nelle ipotesi in cui sia stata presentata istanza di adesione (evidentemente solo per taluni di essi).
Non vi è dubbio che per questi atti nessun “procedimento” sia stato avviato, tantomeno come prevederebbe il comma 1 «pendente presso gli uffici giudiziari». Così, applicando letteralmente queste disposizioni, nessuna proroga interesserebbe tali atti con la conseguenza che essi devono esser impugnati nei termini previsti (60 giorni ovvero 150), altrimenti si rischia che diventino definitivi. Del resto, l’unico riferimento che si rinviene al settore tributario concerne l’estensione in quanto «compatibile» delle predette disposizioni ai procedimenti relativi alle «commissioni tributarie».