L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 160 del 25 gennaio 2023 in tema di riduzione di aliquota al 10 per cento della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato, ubicati nei comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014.
L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.
La possibilità di optare per il regime facoltativo di imposizione è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni.
L’opzione comporta l’assoggettamento del canone di locazione ad una imposta operata nella forma della cedolare secca.
L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca è determinata con l’applicazione di una aliquota ordinaria del 21 per cento.
L’articolo 3, comma 2, quarto periodo, dello stesso d.lgs. n. 23 del 2011 prevede per i contratti stipulate secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decretolegge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento.
Il comma 2bis dell’articolo 9 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, ha previsto che la predetta aliquota agevolata del 10 per cento si applichi anche per i contratti di locazione, stipulati in relazione ad immobili ubicati nei Comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge 23 maggio 2014, n. 80 Pubblicata nella Gazza. Uff. 27 maggio 2014, n. 121 di conversione del decreto legge n. 47 del 2014).
L’articolo 4, comma 3novies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha sostituito il comma 2bis dell’articolo 9 del decreto legge 2014, n. 47. prevedendo che l’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l’anno 2020 l’agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Al riguardo, dalla lettura degli atti parlamentari (cfr. Dossier Studi Scheda di lettura decreto legge n. 162 del 2019 A.S. 1729 Volume I Articoli 111quinquies) emerge che tale disposizione è finalizzata ad estendere ai Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, la riduzione di aliquota al 10 per cento della cedolare secca, da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato.
Per effetto di tali disposizioni l’aliquota del 10 per cento della cedolare secca si applica, per tutti i contratti di locazione a canone concordato, stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi e per l’anno 2020 solo per i contratti stipulati nei predetti comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
A cura della Redazione