Scende dal 15 al 10 per cento la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni che derivano dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio 2020. La legge di Bilancio 2018 aveva già prorogato di ulteriori due anni (2018 e 2019) la cedolare secca al 10 per cento. Con la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2020, la misura del 10 per cento diventa, invece, strutturale.
La legge di Bilancio 2020 introduce all’art. 4 una nuova riduzione della cedolare secca per i contratti a canone concordato, al fine di rendere permanente il passaggio dal 15 al 10 per cento della misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato.
La cedolare secca
La cedolare secca è un regime facoltativo caratterizzato dal pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non deve essere pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che:
– il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali,
– nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento a quello di locazione dell’immobile abitativo,
– sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
Riduzioni per i canoni concordati
È prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
– nei comuni con carenze di disponibilità abitative. Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia;
– nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal CIPE).
La legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 16, legge n. 205/2017) ha prorogato di ulteriori due anni (2018 e 2019) la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato. In particolare, è stata modificata la normativa di riferimento (art. 9, comma 1, D.L. n. 47/2014) al fine di prorogare per ulteriori due anni di imposta (2018 e 2019) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione ridotta al 10% (in luogo del 15%) per i contratti:
– a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica);
– relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, c.c. (in materia di persone giuridiche), purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
– di locazione stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
La riduzione vigente era, infatti, riconosciuta in via transitoria per il periodo 2014-2017, dal 2018 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sarebbe tornata al 15%.
Cosa prevede la legge di Bilancio 2020
La legge di Bilancio 2020 dispone una modifica al decreto che istituisce il federalismo fiscale (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011) al fine di rendere permanente la riduzione dal 15 al 10 per cento della misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge n. 431/1998), relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.