– la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta;
– a tal fine, si tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento;
– sono, invece, esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Al fine di garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, nel rispetto dei nuovi criteri.
Centrali eoliche: cosa sono
Le “centrali eoliche” rappresentano strutture destinate alla produzione dell’energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia del vento, costituite, in generale, da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione, cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche e cavi per la connessione alla rete, opere di sistemazione a terra, etc..
Centrali eoliche: come determinare la rendita catastale
Il par. 1.3 della circolare ha chiarito che, per le specifiche caratteristiche tipologico-costruttive, le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” – nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo – e, come tali, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità
Secondo la Corte di Cassazione, con specifico riferimento alla peculiare fattispecie delle “torri eoliche” e alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica, in ossequio alla richiamata normativa, occorre tenere conto anche del rapporto di strumentalità delle stesse torri rispetto al processo produttivo, in quanto parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che se la “torre eolica”, benché stabilmente infissa al suolo, assolve, in base a un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito, oltre alla “funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica” e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di “componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica”, la stessa risulta “esente dal carico impositivo”, al pari del rotore e della navicella.
Di regola – ha precisato la Suprema Corte – le caratteristiche ordinarie degli impianti eolici sono tali per cui la torre di sostegno partecipa al processo produttivo.
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Conseguentemente, per le centrali eoliche in esame, deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto.