Certificazione AEO: agli spedizionieri doganali il ruolo di esperti per il rilascio

Una delle figure che, da sempre, opera accanto alle imprese, occupandosi, per loro conto, di tutti gli adempimenti che riguardano le operazioni di import/export, è quella dello spedizioniere doganale. Lo spedizioniere è un professionista qualificato, accreditato per la competenza in materia fiscale, merceologica, valutaria e, più in generale, per quant’altro si riferisce al campo doganale. Normalmente opera in regime di rappresentanza del proprietario delle merci.

Quali sono le competenze dello spedizioniere doganale

La professione di spedizioniere è stata riconosciuta dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che ne ha individuato competenze e obiettivi. Lo spedizioniere è, innanzitutto, una figura di supporto all’operatore economico ed è qualificato all’assistenza nell’ambito di tutti gli adempimenti burocratici legati alle operazioni di import ed export. Uno dei principali ambiti di operatività è, inoltre, quello relativo agli oneri fiscali nazionali e unionali che comprendono i dazi doganali, l’Iva all’importazione e le accise. Allo spedizioniere si riconoscono, altresì, delle competenze nel settore della consulenza, in materia, ad esempio, di commercio e trasporto internazionale, compravendita delle merci, assicurazione, imballaggi e gestione smaltimento.

È previsto che gli spedizionieri siano obbligatoriamente iscritti presso uno degli appositi albi professionali, gestiti dai Consigli Compartimentali e dal Consiglio Nazionale, distribuiti in base alla ripartizione territoriale delle direzioni dell’Agenzia delle dogane. Per potervi accedere, è necessario il conseguimento di un esame, sostenuto presso il Ministero delle Finanze, che abilita il soggetto ad esercitare la piena rappresentanza in Dogana dei proprietari delle merci, in relazione agli obblighi e agli atti a carico del proprietario stesso.

Gli spedizionieri doganali, iscritti all’albo professionale da almeno tre anni, possono costituire speciali società di capitali, denominate “CAD” (Centri di assistenza doganale), abilitate ad emettere dichiarazioni doganali, in rappresentanza sia diretta che indiretta, previa l’acquisizione e il controllo della documentazione fornita dal proprietario delle merci.

Operatore economico autorizzato

Con la circolare 20 maggio 2024, n. 14/D, l’Agenzia delle dogane, attribuisce un nuovo fondamentale compito agli spedizionieri doganali che, in qualità di esperti, potranno fornire le proprie valutazioni all’Agenzia in merito al rilascio di numerose autorizzazioni e certificazioni.

Si tratta di un importante riconoscimento che di fatto delega alla categoria professionale dei doganalisti una serie di significative attestazioni. L’obiettivo, infatti, è semplificare l’iter amministrativo per l’ottenimento di tali qualifiche, riducendo i tempi di audit e velocizzando il processo decisionale. Ciò non impedirà comunque, all’Agenzia delle dogane, di ripetere l’audit in autonomia.

Tra le attestazioni e autorizzazioni delle quali i doganalisti potranno valutare il rilascio, vi sono, ad esempio, quella concernente il pagamento differito e periodico, l’utilizzo di una garanzia globale, la dichiarazione semplificata, l’autorizzazione per i depositi doganali, nonché quella per il perfezionamento e per il destinatario autorizzato.

Discorso a parte merita la fondamentale qualifica AEO (Autorized economic operator), il possesso della quale attribuisce lo status di operatore economico autorizzato, ossia una figura fortemente connotata da un punto di vista doganale, delineata dal Codice doganale dell’Unione europea (reg. UE 952/2013, Cdu) che prevede per il titolare dell’attestazione un’ampia serie di benefici. In particolare, gli operatori autorizzati godono di un trattamento favorevole in Dogana, essendo soggetti a minori controlli per le dichiarazioni presentate. Il Cdu dispone, infatti, un vero e proprio sistema a doppio binario, riservando ai soggetti AEO corsie privilegiate in materia di percorsi e luoghi di sdoganamento, minori controlli fisici e documentali, con una conseguente maggiore capacità di effettuare, in tempi solleciti, le procedure doganali, relegando, invece, le aziende non certificate a un’operatività di tipo ordinario. La minore incidenza dei controlli consente di non rallentare il flusso delle merci e le tempistiche contrattuali di consegna e di ridurre al minimo il rischio di contestazioni doganali.

L’ottenimento di tale certificazione presuppone la sussistenza di una serie di requisiti in capo al richiedente, tra i quali, una comprovata solvibilità finanziaria, la prova dell’utilizzo di adeguati standard di controllo sulle operazioni di import-export e l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale.

Inoltre, in caso di attuazione della riforma della normativa doganale, approvata in Consiglio dei ministri lo scorso 26 marzo, l’Operatore economico autorizzato (AEO) rientrerà nel novero di soggetti che possono svolgere l’attività di rappresentante doganale diretto, ossia colui che agisce in nome per conto dell’operatore economico. Proprio quest’ultima novità presuppone che le prerogative di doganalisti e CAD siano decisamente rafforzate.

Cosa attesta lo spedizioniere doganale

L’art. 29 reg. UE 2447/2015 (RE) conferisce ampia rilevanza all’attività professionale degli spedizionieri doganali, invitando le Autorità doganali a tenere in considerazione le conclusioni degli esperti nei procedimenti per l’accertamento della sussistenza dei criteri per il rilascio di certificazioni e autorizzazioni.

La funzione di “esperti”, così come delineata dalla circolare in commento, sarà attribuita ai doganalisti e ai CAD che siano in possesso di un attestato, rilasciato dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, che riconosca lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione negli ultimi tre anni e il regolare versamento delle quote di iscrizione all’Albo professionale.

Tale attestato non sarà necessario se il doganalista è a sua volta in possesso dell’autorizzazione AEO. È richiesto altresì che non ricorrano le circostanze previste dall’art. 127 RE, ossia che non vi sia nessuna forma di controllo tra il doganalista e la società richiedente l’attestazione.

In particolare, il doganalista potrà attestare che l’impresa è dotata di un efficace sistema di gestione delle scritture contabili e di tracciabilità delle operazioni doganali, nonché di un sistema di controllo interno (art. 39, lett. b), Cdu). L’esperto potrà certificare, inoltre, la comprovata solvibilità finanziaria della società, ossia la sua regolarità nel pagamento dei diritti doganali (art. 39, lett. c), Cdu) e la presenza di adeguati standard di sicurezza (art. 39, lett. e), Cdu). Tra i requisiti che saranno oggetto di valutazione da parte dell’esperto, vi è, infine, l’adozione, da parte dell’operatore, di un modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

L’esperto in materia doganale, tuttavia, potrebbe avere alcune difficoltà in relazione alla verifica della contabilità e dei bilanci, così come per l’adeguatezza del modello 231. In relazione a tali aspetti, infatti, sarà sempre fondamentale anche una valutazione di natura fiscale e legale.

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