Una delle figure che, da sempre, opera accanto alle imprese, occupandosi, per loro conto, di tutti gli adempimenti che riguardano le operazioni di import/export, è quella dello spedizioniere doganale. Lo spedizioniere è un professionista qualificato, accreditato per la competenza in materia fiscale, merceologica, valutaria e, più in generale, per quant’altro si riferisce al campo doganale. Normalmente opera in regime di rappresentanza del proprietario delle merci.
Quali sono le competenze dello spedizioniere doganale
È previsto che gli spedizionieri siano obbligatoriamente iscritti presso uno degli appositi albi professionali, gestiti dai Consigli Compartimentali e dal Consiglio Nazionale, distribuiti in base alla ripartizione territoriale delle direzioni dell’Agenzia delle dogane. Per potervi accedere, è necessario il conseguimento di un esame, sostenuto presso il Ministero delle Finanze, che abilita il soggetto ad esercitare la piena rappresentanza in Dogana dei proprietari delle merci, in relazione agli obblighi e agli atti a carico del proprietario stesso.
Gli spedizionieri doganali, iscritti all’albo professionale da almeno tre anni, possono costituire speciali società di capitali, denominate “CAD” (Centri di assistenza doganale), abilitate ad emettere dichiarazioni doganali, in rappresentanza sia diretta che indiretta, previa l’acquisizione e il controllo della documentazione fornita dal proprietario delle merci. |
Operatore economico autorizzato
Si tratta di un importante riconoscimento che di fatto delega alla categoria professionale dei doganalisti una serie di significative attestazioni. L’obiettivo, infatti, è semplificare l’iter amministrativo per l’ottenimento di tali qualifiche, riducendo i tempi di audit e velocizzando il processo decisionale. Ciò non impedirà comunque, all’Agenzia delle dogane, di ripetere l’audit in autonomia.
Tra le attestazioni e autorizzazioni delle quali i doganalisti potranno valutare il rilascio, vi sono, ad esempio, quella concernente il pagamento differito e periodico, l’utilizzo di una garanzia globale, la dichiarazione semplificata, l’autorizzazione per i depositi doganali, nonché quella per il perfezionamento e per il destinatario autorizzato.
L’ottenimento di tale certificazione presuppone la sussistenza di una serie di requisiti in capo al richiedente, tra i quali, una comprovata solvibilità finanziaria, la prova dell’utilizzo di adeguati standard di controllo sulle operazioni di import-export e l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale. |
Cosa attesta lo spedizioniere doganale
L’art. 29 reg. UE 2447/2015 (RE) conferisce ampia rilevanza all’attività professionale degli spedizionieri doganali, invitando le Autorità doganali a tenere in considerazione le conclusioni degli esperti nei procedimenti per l’accertamento della sussistenza dei criteri per il rilascio di certificazioni e autorizzazioni.
La funzione di “esperti”, così come delineata dalla circolare in commento, sarà attribuita ai doganalisti e ai CAD che siano in possesso di un attestato, rilasciato dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, che riconosca lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione negli ultimi tre anni e il regolare versamento delle quote di iscrizione all’Albo professionale.
Tale attestato non sarà necessario se il doganalista è a sua volta in possesso dell’autorizzazione AEO. È richiesto altresì che non ricorrano le circostanze previste dall’art. 127 RE, ossia che non vi sia nessuna forma di controllo tra il doganalista e la società richiedente l’attestazione.
L’esperto in materia doganale, tuttavia, potrebbe avere alcune difficoltà in relazione alla verifica della contabilità e dei bilanci, così come per l’adeguatezza del modello 231. In relazione a tali aspetti, infatti, sarà sempre fondamentale anche una valutazione di natura fiscale e legale.