Certificazione corrispettivi: limiti alla cumulabilità di sanzione pecuniaria e sanzione accessoria
- 8 Maggio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La sentenza resa dalla Corte UE nella causa C-97/21 del 4 maggio 2023 ha avuto origine dal ricorso proposto da un commerciante bulgaro contro le misure amministrative coercitive disposte dalle Autorità tributarie, consistenti nell’apposizione dei sigilli ai locali utilizzati per lo svolgimento della propria attività per un periodo di 14 giorni, con divieto di accesso agli stessi.
A seguito della mancata emissione del giustificativo fiscale mediante il registratore di cassa, al contribuente è stata comminata non solo la sanzione amministrativa, ma anche la sanzione accessoria della sospensione temporanea dell’attività nel locale commerciale, applicabili entrambe – secondo la normativa nazionale – a prescindere dal valore dell’operazione.
Il giudice del rinvio ha dubitato che il cumulo della misura amministrativa coercitiva con la sanzione pecuniaria, nei confronti di un unico soggetto e per lo stesso illecito, sia compatibile con i princìpi emergenti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con il principio di proporzionalità.
L’orientamento della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità, sul piano comunitario, della normativa nazionale in forza della quale al contribuente possono essere inflitte, per una medesima violazione di un obbligo fiscale e al termine di procedimenti distinti e autonomi, una misura sanzionatoria pecuniaria e una misura di apposizione di sigilli al locale commerciale; misure, queste, impugnabili dinanzi a organi giurisdizionali diversi, nei limiti in cui detta normativa non garantisce un coordinamento dei procedimenti che consenta di ridurre a quanto strettamente necessario l’onere supplementare che il cumulo di dette misure comporta e non consente di garantire che la severità del complesso delle sanzioni inflitte corrisponda alla gravità della violazione.
A sostegno di questa conclusione depongono le indicazioni della giurisprudenza della Corte, secondo cui, al cumulo di sanzioni, devono accompagnarsi norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità del reato di cui trattasi. Tali norme devono prevedere l’obbligo, per le Autorità competenti, qualora venga inflitta una seconda sanzione, di far sì che la severità del complesso delle sanzioni imposte non sia superiore alla gravità del reato constatato (causa C-524/15). Inoltre, le misure amministrative o repressive consentite da una normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che è necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa (causa ?-190/17).
Nel diritto bulgaro, ai fini del cumulo di una sanzione pecuniaria con una misura amministrativa coercitiva, non è previsto alcun limite in funzione del valore della vendita non registrata con l’emissione di un giustificativo fiscale di cassa e/o dell’entità dell’IVA non riscossa. L’esercizio di tale facoltà da parte delle Autorità tributarie competenti per l’applicazione di entrambe le misure rappresenta una decisione vincolata, in quanto la legge obbliga le Autorità, al momento dell’accertamento dell’infrazione, a disporre la misura cautelare in parallelo e indipendentemente dall’irrogazione della sanzione pecuniaria.
Le norme procedurali su cui si basano i due procedimenti, che sono indipendenti tra loro, cioè quello per l’irrogazione della pena pecuniaria e quello che dispone la misura cautelare, non prevedono alcuna possibilità di sospendere uno dei procedimenti in attesa della conclusione dell’altro.
In tali circostanze, non è escluso che la sospensione dell’attività venga disposta prima della conclusione del procedimento amministrativo con il quale viene irrogata la sanzione pecuniaria e, inoltre, i due diversi procedimenti richiedono procedure diverse di tutela giurisdizionale nei confronti delle decisioni, cosicché non è escluso che la controversia abbia esiti diversi.
Pertanto, la contemporanea irrogazione di una sanzione pecuniaria e adozione di una misura coercitiva amministrativa, per lo stesso illecito e nei confronti dello stesso soggetto, può non essere conforme al principio di proporzionalità, in quanto l’esame, da parte dei giudici in procedimenti distinti, non assicura che vi sia un rapporto adeguato tra la severità complessiva dei due provvedimenti e la gravità dell’infrazione commessa.
I riflessi della sentenza nell’ordinamento italiano
Andranno opportunamente valutati i riflessi nell’ordinamento italiano della sentenza della Corte europea, che – proprio come la normativa bulgara – a fianco della sanzione pecuniaria prevede la sanzione accessoria della sospensione temporanea dell’attività.
Salvo le specifiche ipotesi di esonero, la memorizzazione elettronica è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione e i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
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In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, ovvero di incompleta/infedele trasmissione, si applica la sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione, purché la violazione non incida sulla liquidazione dell’IVA.
È dato osservare che memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi, risultando quindi sanzionabili tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto, completo esercizio dello stesso nelle sue necessarie articolazioni.
Ne deriva, per esempio, che il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato.
La sanzione, volendo colpire l’omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso. In altre parole, nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica sanzione.