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Certificazione del Tax control framework per commercialisti e avvocati. Con quali requisiti?

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto MEF-Giustizia che individua i compiti, gli adempimenti e i requisiti che devono possedere i professionisti abilitati al rilascio della certificazione del Tax control framework, il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ai fini dell’adempimento collaborativo. In particolare, l’attività di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale viene riservata ai soggetti iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi.

In materia di cooperative compliance, è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, recante il regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, relativo ai requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, nonché i loro compiti e adempimenti.
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I soggetti certificatori

Il decreto individua i compiti, gli adempimenti e i requisiti che devono possedere i professionisti abilitati al rilascio della certificazione del Tax control framework, il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

In particolare, ai sensi dell’art. 1 del decreto, l’attività di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale viene riservata ai soggetti iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi.

Requisiti di onorabilità e professionalità

I professionisti che risultano iscritti all’albo professionale di appartenenza da più di cinque anni possono chiedere l’iscrizione al sopra citato elenco, purché risultino in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità definiti dal successivo art. 2.

Nello specifico, quanto ai requisiti di onorabilità, possono chiedere l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 1, comma 1, i professionisti che:

a) non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 94, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, per i reati di falso in atti, disciplinati dal Libro II, Titolo VII, Capo III, del Codice penale e per il reato di truffa di cui all’art. 640, comma 1, c.p.;
c) non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c.

Per quanto riguarda invece, i requisiti di professionalità, l’art. 2, comma 2 del nuovo regolamento, stabilisce che il professionista deve possedere competenze e capacità professionali in materia di:

– sistemi di controllo interno e gestione dei rischi;

– principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione;

– diritto tributario.

Il venir meno di tali requisiti di onorabilità e professionalità comporta la cancellazione dall’elenco dei soggetti certificatori.

Requisiti di indipendenza

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto, il professionista abilitato, incaricato dell’attività di certificazione, deve essere indipendente dal soggetto che ha conferito l’incarico e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale.

Il soggetto certificatore dovrà inoltre, adottare tutte le misure ragionevoli al fine di garantire che la propria indipendenza non risulti influenzata da alcun conflitto di interessi, anche solo potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, sia dirette che indirette.

In virtù di quanto disposto dall’art. 4, comma 3 del nuovo regolamento, il professionista abilitato non potrà accettare l’incarico di certificatore qualora:

– rivesta cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del soggetto che ha conferito l’incarico o delle società da questo controllate;

– sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei sindaci del soggetto richiedente o delle società da questo controllate;

– sia stato legato al soggetto incaricante da rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei due anni precedenti;

– il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado siano stati legati al soggetto incaricante da rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei due anni precedenti;

– sussistano rischi di interesse personale o connessi a rapporti di familiarità o a forme di intimidazione derivanti da relazioni finanziarie, personali o di altro genere, instaurate con il soggetto incaricante;

– sussistano rischi di autoriesame e, nello specifico, nelle ipotesi in cui il professionista abilitato o altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, abbia reso servizi funzionali alla predisposizione del sistema di gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto l’attività di certificazione.

Occorre poi specificare che l’incarico per l’attività di certificazione può essere conferito al professionista da parte della stessa impresa per non più di tre volte consecutive.

Adempimenti del professionista certificatore

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del nuovo regolamento, il professionista abilitato dovrà eseguire le seguenti attività di valutazione:

– identificare i processi di controllo chiave, generali e specifici, volti alla prevenzione dei rischi fiscali;

– valutare che il disegno dei processi di controllo selezionati sia conforme alle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all’art. 4, comma 1-quater, D.Lgs. n. 128/2015;

– valutare l’efficacia operativa del sistema integrato di controllo del rischio fiscale attraverso procedure di test finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano operato in modo continuativo e siano stati effettivamente svolti in modo corretto.

Contenuto della certificazione

L’attività di valutazione svolta dal professionista abilitato si conclude con il rilascio della certificazione. Tale certificazione deve contenere i seguenti elementi:

– la dichiarazione resa dal certificatore del possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza previsti rispettivamente dall’art. 2, comma 1 e dall’art. 4. del decreto in commento;

– l’attestazione del possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 2, rilasciata dall’ordine professionale di appartenenza del soggetto certificatore;

– la dichiarazione resa dal professionista di aver eseguito l’attività di certificazione nel rispetto della metodologia indicata nelle linee guida di cui all’art. 4, comma 1-quater, D.Lgs. n. 128/2015;
– la dichiarazione resa dal professionista certificatore che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali risponde ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 128/2015, ed è impostato in maniera coerente con le linee guida di cui al citato art. 4, comma 1-quater del medesimo decreto;

– la descrizione di eventuali carenze non significative ai fini dell’affidabilità del sistema integrato di gestione e controllo dei rischi fiscali riscontrate durante l’attività di certificazione, nonché l’indicazione delle azioni correttive da porre in essere;

– la sottoscrizione del soggetto certificatore.

Si precisa infine, che la certificazione rilasciata dal professionista abilitato ha durata triennale e deve essere aggiornata una volta scaduto il triennio.

Qualora nel corso del triennio si verifichino modifiche organizzative tali da rendere necessario il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali, dovrà essere prodotta una nuova certificazione.

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