Certificazione SOA per superbonus e bonus edilizi: decorrenza e obbligatorietà

Tutto pronto per l’applicazione obbligatoria della certificazione SOA. Con la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni SOA, che consentiranno l’accesso al superbonus e agli altri bonus edilizi in caso di esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Il documento di prassi, dopo aver ricordato la disciplina generale, si sofferma particolarmente sulla decorrenza e sull’ambito di applicazione della nuova normativa.

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Cos’è la certificazione SOA

La certificazione SOA è un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. È rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC e attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.

Pertanto, con l’introduzione della nuova normativa prevista dal decreto Ucraina si vuole promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio.

Certificazione SOA: quando è obbligatoria

Secondo quando previsto dall’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022, per il riconoscimento del superbonus e degli altri bonus edilizi, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, la norma ha previsto che dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali richiamati, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:

– imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA;

– imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

La normativa, quindi, introduce una fase transitoria di applicazione, prevedendo che dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, per superbonus e bonus edilizi, l’esecuzione dei lavori di rilevante importo deve essere affidata a imprese, anche subappaltatrici, che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA o abbiano almeno sottoscritto, alla medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione.

Invece, dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali già richiamati l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA.

Ne deriva che a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA. Pertanto, in caso di lavori affidati alle imprese che hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio della certificazione.

Ambito di applicazione temporale

In ragione degli importanti effetti che conseguono dalla nuova disciplina, occorre delineare in modo puntuale l’ambito di applicazione temporale.

Per espressa previsione normativa le disposizioni del comma 1 dell’art. 10-bis non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ucraina, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Come chiarito con la circolare n. 10/E/2023, nonostante la normativa escluda espressamente l’applicazione delle sole disposizioni del comma 1 dell’art. 10-bis, secondo un’interpretazione sistematica, che tenga conto del combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 10-bis e dell’esigenza di tutelare l’affidamento dei contribuenti sul quadro normativo vigente prima del 21 maggio 2022, per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione del superbonus e degli altri bonus edilizi non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 10-bis del decreto Ucraina riguardanti l’obbligatorietà della certificazione SOA, anche successivamente al 1° luglio 2023.

Questa interpretazione tutela i rapporti già in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento che, peraltro, prevede le “condizioni SOA” solo a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali del decreto Rilancio, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione.

Come già visto, in quest’ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è, in ogni caso, subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.

Per i suddetti contratti, le condizioni SOA si considerano soddisfatte se la titolarità della occorrente qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve, invece, sussistere al momento della stipula del contratto per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 1° gennaio 2023. Anche in tale ultimo caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.

A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

In sintesi, seguendo lo schema dell’Agenzia delle Entrate:

– per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire del superbonus e degli altri bonus edilizi a prescindere dalle condizioni SOA, per le spese agevolabili sostenute: fino al 31 dicembre 2022; negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023;

– per i contratti di appalto o subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali appena richiamati, per le spese agevolabili sostenute: fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle condizioni SOA; tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione; dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;

– per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute: tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione; dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;

– per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

Ne consegue che, per le imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora l’impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.

A chi si applica

La normativa di riferimento prevede che le “condizioni SOA” riguardino sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente superbonus e agli altri bonus edilizi.

Nello specifico, l’art. 2-ter, comma 1, lettera d), n. 3), del D.L. n. 11/2023 ha previsto che “le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari”.
Ne consegue che, come chiarito dal documento di prassi, le condizioni SOA non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’art. 16-bis, comma 3, TUIR e a quello di “case antisismiche” di cui all’art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013.

Come calcolare l’importo dei lavori

La normativa riguarda l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro.

In proposito, la circolare evidenzia che l’importo dei lavori si deve intendere al netto dell’IVA.

L’art. 2-ter, comma 1, lettera d), n. 2), D.L. n. 11/2023 ha previsto, inoltre, che il limite di 516.000 euro è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto. Da ciò ne deriva che, nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

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