Certificazione Unica 2024: dati del coniuge e dei familiari a carico da compilare anche senza fruizione delle detrazioni

Con la risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla Certificazione Unica 2024 e la compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”.

L’art. 1, D.Lgs. n. 230/2021 – rubricato “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46” – ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico quale prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica, misurata in ragione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Al fine di coordinare la fruizione dell’assegno unico con il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia previste dal TUIR, è stato previsto a far data dal 1° marzo 2022, che:

– la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;

– cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione IRPEF previste: per i figli minori di tre anni; per I figli con disabilità; per le famiglie numerose, ovvero con almeno quattro figli.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’assegno unico, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 230/2021.

L’art. 19, comma 6, D.L. n. 4/2022 (decreto Sostegni ter) ha inserito nell’art. 12 TUIR il comma 4-ter, ai sensi del quale “ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per I quali spetta tale detrazione”.

In virtù di quest’ultima disposizione e con l’introduzione dell’assegno unico, il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico non può più avvalersi delle detrazioni di cui all’art. 12, comma 1, lettera c), TUIR ma può avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo art. 12 TUIR.

E’ importante quindi l’indicazione nella CU dei dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della CU, non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU.

Pertanto, alla luce di quanto previsto dall’art. 12, comma 4-ter e ai fini del riconoscimento, nel rispetto delle condizioni previste, da parte del sostituto d’imposta delle deduzioni/detrazioni degli oneri sostenuti dal lavoratore per i familiari a carico, la sezione della CU dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti ivi indicati non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 TUIR o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo art. 12 TUIR.

Fringe benefits con soglia a 3000 euro

A seguito di alcune recenti disposizioni in tema di welfare aziendale, una completa esposizione delle informazioni riferite ai familiari a carico risulta necessaria per la corretta applicazione delle norme.

Limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’art. 40, comma 1, D.L. n. 48/2023, in deroga a quanto disposto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, TUIR, ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il comma 3 dell’art. 40 prevede che il limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto. A tal fine il lavoratore comunica i codici fiscali dei figli al sostituto, che provvederà a riportare tali dati nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.

Nelle istruzioni per la compilazione della CU 2024 verranno illustrate le modalità di compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” con riferimento alle a tutte le novità.

Ovviamente, un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’assegno unico, consente all’Agenzia delle entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

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