In tema di CESOP, i bonifici esteri che un prestatore di servizi di pagamento effettua come ordinante per pagare delle fatture di un fornitore rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo comunicativo qualora sussistano gli altri requisiti individuati dalla normativa (numero di operazioni transfrontaliere, localizzazione del PSP del beneficiario, ecc.). E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una faq del 19 gennaio 2024.
In risposta ad alcune FAQ del 19 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di CESOP.
Infatti, a partire dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le nuove regole dell’UE per i prestatori di servizi di pagamento per rafforzare la lotta contro la frode IVA nel settore delle transazioni transfrontaliere di commercio elettronico.
I prestatori di servizi di pagamento (PSP) devono tenere registri dettagliati dei pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri e relativi al beneficiario di tali pagamenti e comunicare alle autorità fiscali informazioni relative a taluni pagamenti transfrontalieri determinati come tali in ragione dell’ubicazione del pagatore e dell’ubicazione del beneficiario.
Le autorità fiscali degli Stati membri dell’UE raccoglieranno le informazioni per mezzo di un formato elettronico standard (XML) e le trasmetteranno alla banca dati europea “CESOP”, sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.
Secondo quanto chiarito dalle Entrate, i bonifici esteri che un prestatore di servizi di pagamento effettua come ordinante per pagare delle fatture di un fornitore rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo comunicativo qualora sussistano gli altri requisiti individuati dalla normativa (numero di operazioni transfrontaliere, localizzazione del PSP del beneficiario, ecc.).
A fronte di un invio della comunicazione, un prestatore di servizi di pagamento riceve generalmente l’esito di elaborazione dal sistema nazionale dell’Agenzia delle Entrate entro cinque giorni come usuale su SID.
Come riportato nel paragrafo 3.3.1.2 del documento Payment Data XSD User Guide, il sistema CESOP accetta l’insieme di caratteri UTF-8. Ciò significa che i caratteri inclusi nei più comuni alfabeti UE (latino, cirillico, greco) ed extra-UE (cinese, giapponese, arabo, ecc.) sono accettati. Il paragrafo 4.2 delle Istruzioni per la compilazione e la trasmissione sarà aggiornato il prima possibile. Restano in vigore le prescrizioni relative ai caratteri di controllo e quelle descritte alle pagine 17 e 18 delle Istruzioni.
Il controllo client verifica che l’operazione comunicata fa riferimento a un’operazione di pagamento transfrontaliera e in particolare che il Paese del beneficiario è diverso dal Paese del pagatore. La descrizione dell’errore B401 contiene un errore materiale e verrà corretta il prima possibile come: “Il codice paese dell’elemento Country all’interno dell’elemento ReportedPayee non deve essere uguale al codice paese dell’elemento PayerMS”.
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