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Cessazione anticipata del Commodity Swap: come determinare il reddito ai fini IRES

Cessazione Anticipata Del Commodity Swap: Come Determinare Il Reddito Ai Fini Ires

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 36 dell’8 febbraio 2024 in tema di imputazione temporale delle somme incassate a seguito del recesso anticipato da un Commodity Swap, contabilizzato in conformità all’OIC 32, nell’ambito di una ”operazione programmata altamente probabile”. Derivati di copertura CFH.

L’articolo 83, comma 1, del TUIR, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto­legge 21 giugno 2022, n. 73 dispone che per i soggetti, diversi dalle micro­imprese di cui all’articolo 2435­ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

Il successivo comma 1­bis dell’articolo 83 del TUIR precisa che ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro­imprese di cui all’articolo 2435­ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7­quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Con specifico riguardo agli strumenti finanziari derivati, l’articolo 112 del TUIR definisce la disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, dei componenti positivi o negativi derivanti da valutazione o da realizzo degli strumenti finanziari derivati iscritti in bilancio con finalità di copertura.

In dettaglio, il comma 6 del citato articolo 112 chiarisce che ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa.

Con specifico riferimento alle coperture delle variazioni di flussi finanziari (c.d. cash flow hedge) il comma 5 del medesimo articolo 112 dispone che se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi,se le operazioni hanno finalità di copertura dirischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.

Stante il richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 3 agosto 2017, risultano applicabili ai soggetti OIC adopter i commi da 2 a 4 dell’articolo 7 del D.M. 8 giugno 2011.

Il successivo comma 3 dell’articolo 7, disciplinando l’ipotesi di cash flow hedging, prevede che in ipotesi di copertura di flussi finanziari, gli utili o perdite generati dallo strumento con finalità di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell’imputazione al conto economico, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 112 del testo unico. Tale disposizione conferma l’irrilevanza ai fini fiscali degli effetti della copertura di flussi finanziari fintanto che tali flussi non siano imputati al conto economico.

Il provento derivante dalla cessazione anticipata del Commodity Swap concorre alla determinazione del reddito ai fini IRES secondo le corrette imputazioni temporali rilevate in bilancio, in applicazione del principio di derivazione rafforzata.

Con riferimento all’individuazione del regime IRAP delle somme riconosciute dalla Banca alla Società per effetto del recesso dal Commodity Swap, si ritiene che lo stesso sia definito nell’ambito del principio generale di ”presa diretta” dal bilancio di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Ai fini IRAP, posto che sulla base del principio contabile OIC 32, le predette somme transitano in una voce rilevante ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concorreranno a formare il valore della produzione secondo il principio di presa diretta nei relativi periodi d’imposta.

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