Con la risposta a interpello n. 456 del 10 novembre 2023 in tema di scissione parziale proporzionale seguita dalla
trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice, cessione da parte della società semplice dell’immobile ricevuto per effetto della scissione e liquidazione e cancellazione della società semplice, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la legge di Bilancio 2023 (
art. 1, commi da 100 a 105,
legge n. 197/2022) ha riproposto il regime fiscale agevolato che consente l’
assegnazione e la
cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei
beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la
trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
In base al disposto dei commi 100 e 101, l’agevolazione si traduce nella facoltà per le società interessate, a determinate condizioni, di assegnare o cedere i beni ai loro soci ovvero di trasformarsi in società semplici, mediante l’assolvimento ai fini delle imposte dirette di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, in luogo di quella ordinaria, applicabile nelle ipotesi di fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa.
La disciplina agevolativa, dunque, si applica alle cessioni, assegnazioni o trasformazioni in società semplice che avranno luogo entro il 30 settembre 2023 (30 novembre, per effetto del decreto Proroghe) e, secondo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 100, è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di:
– beni immobili diversi da quelli indicati nell’
art. 43, comma 2, primo periodo,
TUIR (ossia, gli immobili non utilizzati strumentalmente in via diretta dalla società)?
– beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa.
La
ratio delle disposizioni in materia di cessione/assegnazione agevolata ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice di cui all’
art. 1, commi da 100 a 105,
legge n. 197/2022 (stante la sostanziale
riproposizione delle precedenti disposizioni analoghe), così come individuata dai richiamati precedenti di prassi, è dunque quella di consentire l’
estromissione dei beni dal regime d’impresa riducendone il corrispondente carico fiscale attraverso:
– da un lato, la scelta del valore da attribuire ai beni da estromettere ai fini del calcolo della plusvalenza relativa all’assegnazione agevolata, alla cessione o alla trasformazione in società semplice (i.e., il valore normale o quello catastalmente determinato ai sensi dell’
articolo 52, comma 4, del
d.P.R. n. 131 del 1986) e,
– da un altro lato, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP (nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione nonché nella misura del 13 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano).
Ratio che è stata ritenuta rispettata anche nel caso in cui la trasformazione o l’assegnazione siano
precedute o seguite da altre operazioni (come il cambio di destinazione d’uso dell’immobile di cui alla
circolare n. 26/E del 2016, la scissione nel caso della risoluzione n. 101/E del 2016, o la cessione degli immobili da parte dei soci assegnati nella risoluzione n. 93/E del 2016), preordinate comunque all’estromissione dei beni dall’impresa.
Ciò trova conferma nell’ambito della risoluzione n. 93/E/2016, in cui l’assenza di un indebito vantaggio è stata affermata in relazione a una fattispecie concreta in cui:
– l’assegnazione degli immobili ai soci (propedeutica alla loro successiva cessione a terzi) avveniva al valore normale e, dunque, la plusvalenza ”da assegnazione” su cui applicare l’imposta sostitutiva era determinata come differenza tra il predetto valore normale (i.e., di mercato) degli immobili e il costo fiscalmente riconosciuto in capo alla società (”[l]’assegnazione avverrebbe al valore di mercato dei beni, con il pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dalla norma”), facendo sì che l’intera plusvalenza maturata sui beni assegnati ai soci fosse assoggettata a tassazione (ancorché con l’aliquota ridotta dell’imposizione sostitutiva per effetto dell’estromissione dal regime d’impresa a valori di mercato)? e
– i soci avrebbero comunque provveduto al pagamento delle ulteriori plusvalenze immobiliari secondo le regole ordinarie maturate sui beni assegnati rispetto al valore (normale) di assegnazione (”[i] soci della ALFA provvederebbero alla vendita degli immobili all’acquirente che si era offerto di acquistarli direttamente dalla società, realizzando quindi una plusvalenza imponibile ex
art. 67 D.P.R. n. 917 del 1986 solo sull’eventuale parte di corrispettivo eccedente il valore di assegnazione”).
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