Cessione del credito o sconto in fattura: come individuare il luogo di commissione della violazione
- 28 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con provvedimento del 27 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i criteri per l’individuazione dell’ufficio competente in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 35, legge n. 234/2021.
La norma prevede che le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 dell’art. 1 spettano all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente/beneficiario, individuato al momento della commissione della violazione.
Il comma 35 statuisce che, in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita a un’articolazione dell’Agenzia delle Entrate individuata con provvedimento del relativo direttore.
La norma era originariamente inserita nel D.L. n. 157/2021; al riguardo, l’art. 1, comma 41, legge n. 234/2021 ha previsto l’abrogazione del decreto-legge, facendo salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in vigenza dello stesso.
Con il provvedimento del 27 giugno 2023 viene data attuazione alla disposizione del comma 35: in particolare è previsto che le attribuzioni indicate ai commi da 31 a 34 dell’art. spettano, in mancanza del domicilio fiscale individuato ai sensi degli articoli 58 e 59, D.P.R. n. 600/1973, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento al luogo dove è stata commessa.
Con riferimento alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59, D.P.R. n. 600/1973, al momento di utilizzo del credito.
Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, che la determina con riferimento alle Direzioni Provinciali.