L’avviamento, al pari degli altri beni che compongono l’azienda, assume rilevanza nella determinazione della plusvalenza, concorrendo a determinarla in misura pari al residuo valore fiscale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 109 del 20 gennaio 2023, con cui ha sopecificato che nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso, pertanto, concorre a formare la plusvalenza la differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato dei beni, ivi compreso il valore fiscale dell’avviamento nel caso di trasferimento d’azienda.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 109 del 20 gennaio 2023 in tema di cessione dell’unico ramo azienda e deduzione del residuo valore fiscale dell’avviamento.
L’articolo 86 del TUIR stabilisce che, nel caso di cessione a titolo oneroso, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.
Il medesimo articolo prevede che concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.
Nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso, pertanto, concorre a formare la plusvalenza la differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato dei beni, ivi compreso il valore fiscale dell’avviamento nel caso di trasferimento d’azienda. In altri termini, l’avviamento, al pari degli altri beni che compongono l’azienda, assume rilevanza nella determinazione della plusvalenza, concorrendo a determinarla in misura pari al residuo valore fiscale.
A cura della Redazione