L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 114 del 20 gennaio 2023 in tema di operazioni poste in essere da un soggetto non residente, con rappresentante fiscale in Italia, nell’ambito dell’utilizzo di depositi IVA.
La disciplina dei depositi IVA è contenuta nell’articolo 50bis del D.L. n. 331 del 1993, modificato dall’art. 4, comma 7, del D.L. del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016. Le modifiche citate hanno comportato, da un lato, l’estensione dell’utilizzo del deposito IVA a tutti i beni, senza distinguere in base alla provenienza e, dall’altro lato una diversa modalità di estrazione dei beni stessi sulla base della predetta provenienza
La problematica afferisce alla corretta individuazione del soggetto tenuto alla emissione della fattura (ed alla forma della stessa) nel caso di una cessione di beni, effettuata all’interno di un deposito IVA, da parte di soggetto passivo non residente dotato di rappresentante fiscale in Italia nei confronti di un soggetto passivo residente.
Per quanto attiene alle transazioni nelle quali sono coinvolti un soggetto non residente ed un soggetto passivo nazionale, l’ordinamento attribuisce a quest’ultimo la qualità di debitore di imposta, ossia il compito di adempiere alle obbligazioni IVA, anche laddove vi sia la presenza di un rappresentante fiscale in Italia del soggetto estero.
L’ordinamento attribuisce, infatti, il compito di versare l’IVA e di documentare le operazioni al soggetto avvinto dal vincolo legale più stringente con l’apparato tributario (il soggetto passivo italiano), non risultando necessario l’intervento del rappresentante fiscale dell’operatore non residente.
L’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese da un cedente o prestatore ”estero” (i.e. soggetto passivo IVA stabilito in uno Stato estero), senza stabile organizzazione in Italia, vada assolta dal cessionario o committente italiano (i.e.soggetto passivo IVA stabilito in Italia) mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto reverse charge) e che tale obbligo ricorra anche se il cedente o prestatore ”estero” sia identificato ai fini IVA in Italia, mediante l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di ”non residente” del fornitore.
Non è dunque richiesto l’intervento del rappresentante fiscale nella documentazione dell’operazione, per la quale sarà sufficiente la sola fattura emessa dal soggetto estero, seguita da integrazione e annotazione effettuata secondo la legge dal soggetto passivo nazionale. La dinamica non pare debba mutare neppure nel caso di operazione effettuata nel contesto operativo di un deposito IVA.
L’integrazione della fattura e la registrazione dell’operazione, con l’indicazione del motivo di non imponibilità ricollegabile alla disciplina dell’articolo 50bis del D.L. n. 331/193, rimangano attribuite al soggetto passivo nazionale, ex art. 17 comma 2, senza intervento del rappresentante fiscale del soggetto estero.
L’indicazione della rappresentanza nella fattura del soggetto estero occorre quale elemento di completa identificazione dell’operatore. Il rappresentante fiscale del soggetto non residente non dovrà registrare l’operazione, non essendo la stessa ascrivibile alla posizione IVA italiana del cedente e trattandosi di operazione propria del soggetto non residente effettuata con la posizione IVA estera.
Analogo discorso può svolgersi in merito ai dubbi relativi all’inserimento della transazione nella LIPE e nella dichiarazione IVA annuale. Sia le incombenze di contabilizzazione che quelle dichiarative si ritiene debbano essere adempiute dal soggetto non residente in base alle norme dello Stato membro di residenza ed il contenuto delle stesse potrà essere oggetto, ove necessario ai fini del controllo, di scambio di informazioni a norma del Regolamento UE n. 904 del 2010.
A cura della Redazione