Cessione o assegnazione agevolata di immobili ai soci?
- 27 Marzo 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Chi
Società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni residenti nel territorio dello Stato che, entro il 30 settembre 2023, cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel relativo libro sociale, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano stati iscritti entro il 31 gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.
Relativamente alle società non obbligate alla tenuta del libro dei soci (ad esempio, società di persone), l’identità dei soci medesimi alla data del 30 settembre 2022 deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa (per esempio, l’atto di trasferimento della partecipazione).
Cosa
Sono, quindi, cedibili in modo agevolato gli immobili:
– strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa;
– alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (“beni merce”);
– che, pur concorrendo alla determinazione del reddito d’impresa che la società consegue, si caratterizzano per il fatto di costituire beni oggetto dell’attività d’impresa e di essere suscettibili di produrre un loro autonomo reddito attratto al reddito d’impresa (quali, in generale, gli immobili locati a terzi e gli immobili posseduti dalle società che hanno per oggetto la gestione di immobili).
Attenzione Sono esclusi dall’agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte del loro possessore. |
Le caratteristiche degli immobili debbono essere verificate, ai fini di cui trattasi, nel momento della cessione, a prescindere dalla data di acquisizione al patrimonio della società.
Poiché la norma prevede la possibilità di cessione agevolata di “beni”, non rientrano nel suo ambito applicativo i “diritti”, né quelli reali afferenti i beni medesimi (es., usufrutto, nuda proprietà) né quelli edificatori. Tuttavia, è possibile beneficiare della disciplina in esame:
– qualora la società abbia la piena proprietà del bene e si liberi dello stesso cedendo ai soci singoli diritti reali (ad esempio, usufrutto ad un socio e nuda proprietà a un altro socio) (circolare n. 37/E/2016, par. 2.1).
– il corrispettivo della cessione,
– il costo fiscalmente riconosciuto,
Ad esempio In caso di società con esercizio coincidente con l’anno solare, i periodi d’imposta da prendere in considerazione sono il 2020, 2021 e 2022. |
In alternativa al pagamento del prezzo, si ritiene possibile la compensazione con reciproche partite (ad esempio, accollo di debiti da parte del socio).
Ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene o al valore catastale rivalutato, “è computato in misura non inferiore a uno dei due valori” (art. 1, comma 102). Pertanto, mentre nel caso di assegnazione di beni immobili è possibile determinare la plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva prendendo a riferimento il valore normale o catastale dei beni, nel caso di cessione tali valori (normale/catastale) assumono rilevanza solo se superiori al corrispettivo.
Esempio n. 1 – corrispettivo: 100 – valore normale: 120 – valore catastale: 90 Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, può essere assunto il corrispettivo della cessione (100), essendo non inferiore al valore catastale. Esempio n. 2 – corrispettivo: 100 – valore normale: 120 – valore catastale: 110 Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo non può essere inferiore al valore catastale (110). Esempio n. 3 – corrispettivo: 130 – valore normale: 120 – valore catastale: 110 Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, deve essere assunto il corrispettivo di 130. |
In altri termini, quindi, il corrispettivo della cessione assume rilievo soltanto quando lo stesso è pari o superiore al valore normale e al valore catastale.
Con riferimento agli effetti della cessione sul bene acquistato dal socio cessionario, è stato precisato che “il costo fiscalmente riconosciuto del bene medesimo, da assumere da parte del cessionario stesso, è costituito dal corrispettivo pattuito per la cessione, a prescindere dal valore normale eventualmente utilizzato dalla società cedente ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva” (circolare n. 26/E/2016, Cap. II, parte I).
Esempio n. 4 – corrispettivo: 100 – valore normale: 120 – valore catastale: 110 Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo non può essere inferiore al valore catastale (110). Tuttavia, per il socio cessionario il costo fiscalmente riconosciuto del bene medesimo è pari a 100. |
In tali casi, mentre l’assegnazione del bene sarebbe esclusa dal campo applicativo dell’IVA, la cessione è soggetta a IVA (imponibile o esente).
Come
Come per l’assegnazione dei beni, anche nel caso di cessione si potrebbe generare una plusvalenza contabile o un differenziale positivo di reddito (nel caso di beni merce) che, incrementando l’utile d’esercizio, potrebbe confluire tra le riserve disponibili di patrimonio netto.
La distribuzione di tali riserve (circolare n. 37/E/2016, par. 5):
– per le società di persone, ridurrà il costo fiscale della partecipazione che in precedenza si era incrementato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva;
– per le società di capitali sarà tassata con le regole ordinarie previste per i dividendi in capo ai soci percettori al netto dell’importo della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società.
Nel caso di cessione di beni merce, i componenti di reddito rilevati in contabilità (ricavi e costi) possono dar luogo all’emersione di un risultato negativo, che assume rilevanza ai fini IRES e IRAP. Se in caso di cessione agevolata di più beni emergono componenti negative di reddito le stesse devono essere “utilizzate” per ridurre l’importo di quelle positive sulle quali è applicabile l’imposta sostitutiva. Quindi, i componenti positivi saranno assoggettati a imposta sostitutiva al netto dei componenti negativi determinati secondo i criteri dettati dalla disciplina in esame.
Inoltre (diversamente da quanto avviene nel caso di assegnazione di beni diversi da quelli merce), nel caso in cui emerga una minusvalenza a conto economico tale componente di reddito assume rilevanza ai fini IRES e IRAP) (circolare n. 37/E/2016, par. 5).
Quando
La cessione agevolata dei beni immobili deve avvenire entro il 30 settembre 2023.
L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in due rate di cui:
– il 60% entro il 30 settembre 2023;
– il 40% entro il 30 novembre 2023.
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La cessione agevolata dei beni ai soci presenta molti punti in comune con l’assegnazione, ma anche alcune sostanziali differenze.
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In primo luogo, si osserva che l’assegnazione dei beni ai soci ha effetti sul patrimonio netto della società in quanto comporta la sua riduzione in contropartita della riduzione dell’attivo dello stato patrimoniale conseguente al trasferimento dei beni dalla sfera patrimoniale della società a quella del socio. L’assegnazione dei beni ai soci comporta, quindi, la necessità di annullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Tale valore può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile. Ne deriva che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.
Nel caso di cessione, invece, a fronte dell’uscita del bene si ha in contropartita il pagamento del prezzo e pertanto l’operazione non impatta sul patrimonio netto e, quindi, non si pone il problema della eventuale sua incapienza.
La cessione agevolata dei beni ai soci è un’operazione senza dubbio meno complessa dell’assegnazione e, quindi, comporta tempi di esecuzione molto più rapidi.
Inoltre, considerato che la cessione del bene ha come contropartita il pagamento del prezzo, l’operazione può essere effettuata nei confronti di un solo socio (fermo restando l’opportunità o, a seconda delle previsioni statutarie, l’obbligo di condivisione dell’operazione con gli altri soci) mentre in caso di assegnazione di utili o di restituzione di capitali occorre coinvolgere tutti i soci. In ogni caso, la cessione non pone problemi di par condicio tra i soci.
La cessione non implica l’utilizzo delle eventuali riserve in sospensione d’imposta come, ad esempio, la riserva da rivalutazione non affrancata.
La cessione comporta un aumento di liquidità per la società oppure, a seconda dei casi, la compensazione con eventuali debiti della società nei confronti del socio acquirente.
Risparmio %
Caso n. 1
Società di capitali
Vendita Immobile A
– Valore fiscale 100.000 euro
– Valore normale 180.000 euro
– Prezzo di cessione 190.000 euro
– Valore catastale 160.000 euro
– Base imponibile Imposta sostitutiva: 90.000 euro (190.000 – 100.000)
Vendita Immobile B
– Valore fiscale 120.000 euro
– Valore normale 110.000 euro
– Prezzo di cessione 110.000 euro
– Valore catastale 100.000 euro
– Base imponibile Imposta sostitutiva: – 10.000 euro (110.000 – 120.000)
Base imponibile Imposta sostitutiva complessiva: 80.000 euro (90.000 – 10.000)
Imposta sostitutiva: 80.000 x 8% = 6.400 euro
Tassazione ordinaria: 80.000 x 24% = 19.200 euro
Caso n. 2
Società di capitali.
Vendita immobile a Socio A:
– Valore fiscale 100.000 euro
– Valore normale 280.000 euro
– Valore catastale 260.000 euro
– Prezzo di cessione 200.000 euro
– Base imponibile imposta sostitutiva: 160.000 (260.000 – 100.000)
– Imposta sostitutiva: 160.000 x 8% = 12.800
– Base imponibile plusvalenza ordinaria: 100.000 (200.000 – 100.000)
– Tassazione ordinaria: 100.000 x 24% = 24.000 euro
Il Socio A rivende l’immobile dopo 3 anni dall’acquisto al prezzo di 250.000 euro.
In tutti i casi, il socio cessionario assume quale costo fiscalmente riconosciuto del bene il corrispettivo pattuito, ancorché la società abbia utilizzato per la determinazione dell’imposta sostitutiva il valore normale o quello catastale.
– Base imponibile plusvalenza in capo al Socio A: 250.000 – 200.000 = 50.000 euro