Cessione o assegnazione agevolata? La convenienza passa anche dall’IVA
- 17 Aprile 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Chi
Società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni residenti nel territorio dello Stato che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel relativo libro sociale, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano stati iscritti entro il 31 gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.
Relativamente alle società non obbligate alla tenuta del libro dei soci (ad esempio, società di persone), l’identità dei soci medesimi alla data del 30 settembre 2022 deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa (per esempio, l’atto di trasferimento della partecipazione).
Con riferimento ai soci nei confronti dei quali la società può procedere alla cessione agevolata dei beni, “in mancanza di una espressa limitazione soggettiva, questi possono essere anche rappresentati da soggetti diversi dalle persone fisiche ed essere non residenti nel territorio dello Stato” (circolare n. 26/E/2016, par. 2 e Cap II, Parte I).
Cosa
Si tratta, quindi, degli immobili:
– strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa;
– alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (“beni merce”);
– che, pur concorrendo alla determinazione del reddito d’impresa che la società consegue, si caratterizzano per il fatto di costituire beni oggetto dell’attività d’impresa e di essere suscettibili di produrre un loro autonomo reddito attratto al reddito d’impresa (quali, in generale, gli immobili locati a terzi e gli immobili posseduti dalle società che hanno per oggetto la gestione di immobili).
Sono esclusi dall’agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte del loro possessore.
Le caratteristiche degli immobili devono essere verificate, ai fini di cui trattasi, nel momento della assegnazione o della cessione, a prescindere dalla data di acquisizione al patrimonio della società.
Poiché la norma prevede l’assegnazione o la cessione agevolata di “beni”, non rientrano nel suo ambito applicativo i “diritti”, né quelli reali afferenti i beni medesimi (ad esempio, usufrutto, nuda proprietà) né quelli edificatori.
– il valore normale dei beni assegnati (in caso di assegnazione) o il corrispettivo della cessione (in caso di cessione),
– e il loro costo fiscalmente riconosciuto
si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura dell’8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione o della cessione).
Come
Si tratta dei casi in cui tali beni non abbiano consentito la detrazione dell’IVA:
– in ragione del loro acquisto presso un soggetto privato,
– poiché l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’IVA nell’ordinamento interno,
In definitiva, agli effetti dell’IVA rilevano tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l’IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell’acquisto, dell’importazione o dell’effettuazione degli investimenti prima indicati. Viceversa, esulano dall’ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell’IVA all’atto dell’acquisto.
In tali casi, mentre l’assegnazione del bene sarebbe esclusa dal campo applicativo dell’IVA, la cessione è soggetta a IVA (imponibile o esente).
Quando
La cessione agevolata dei beni immobili deve avvenire entro il 30 settembre 2023.
L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in due rate di cui:
– il 60% entro il 30 settembre 2023;
– il 40% entro il 30 novembre 2023.
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La cessione agevolata dei beni ai soci presenta molti punti in comune con l’assegnazione, ma anche alcune sostanziali differenze.
La scelta tra l’assegnazione agevolata o la cessione dei beni ai soci potrebbe essere determinata anche dal diverso trattamento dell’operazione ai fini IVA.
Infatti, nel caso di applicazione dell’imposta sull’operazione, il socio sarà gravato del tributo, non potendo detrarre l’imposta. Nel caso di operazione esente, la società potrebbe essere penalizzata per effetto dell’obbligo della rettifica in diminuzione dell’IVA sugli acquisti.
Nei casi di non applicazione dell’Iva si applica l’imposta di registro proporzionale che, per le operazioni agevolata effettuate entro il 30 settembre 2023, è ridotta alla metà.
Risparmio %
Caso n. 1
Immobile abitativo (categoria catastale A, esclusa la A/10).
La società che deve procedere alla cessione/agevolazione è l’impresa che ha costruito l’immobile, da meno di 5 anni.
L’assegnazione del bene ai soci è soggetta ad IVA (in quanto l’IVA relativa agli acquisti per la costruzione del bene è detraibile) così come la cessione del bene.
In caso di assegnazione, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettua l’operazione.
Nel caso di cessione, l’imposta si applica sul prezzo pattuito (che può essere pari al costo di acquisto).
Pertanto, in questa ipotesi, non vi sono sostanziali differenze per quanto riguarda l’IVA che grava sul socio assegnatario/cessionario.
Caso n. 2
Ufficio A/10, locato, acquistato dalla Società presso un privato.
Valore normale: 500.000 euro
In caso di assegnazione, l’operazione è esclusa da IVA e soggetta ad imposta di registro proporzionale di registro (9%).
Per le assegnazioni e le cessioni agevolate ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Si avrà, quindi:
IVA: 0
Registro: 22.500 (500.000 x 4,5%)
Ipocatastali: 400 (200 + 200)
In caso di cessione, l’operazione è esente o soggetta ad IVA su opzione del venditore.
In ogni caso, l’imposta di registro si applica in misura fissa.
Pertanto, in caso di applicazione dell’esenzione ai fini IVA, si avrà:
IVA: 0 (nessuna necessità di rettifica della detrazione, in quanto l’acquisto era da privato. Inoltre, nessun impatto sul pro-rata se trattasi di operazione occasionale)
Registro: 200
Ipocatastali: 400 (200 + 200)
In questo caso, la cessione sarebbe, sotto il profilo delle imposte indirette, più vantaggiosa.
Caso n. 3
Ufficio A/10, locato, acquistato dalla Società presso un privato.
Nell’anno 2018 la società ha effettuato lavori di ristrutturazione con IVA pari a 40.000, che è stata interamente detratta.
Valore normale: 500.000 euro
In caso di assegnazione, l’operazione è esclusa da IVA e soggetta ad imposta di registro proporzionale di registro (9%).
Per le assegnazioni e le cessioni agevolate ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Si avrà, quindi:
IVA sull’assegnazione: 0
Rettifica detrazione IVA: 16.000 (40.000/108 x 4)
Registro: 22.500 (500.000 x 4,5%)
Ipocatastali: 400 (200 + 200)
In caso di cessione, l’operazione è esente o soggetta ad IVA su opzione del venditore.
In ogni caso, l’imposta di registro si applica in misura fissa.
Pertanto, in caso di applicazione dell’esenzione ai fini IVA, si avrà:
IVA sulla cessione: 0
Rettifica detrazione IVA: 16.000 (40.000/10 x 4)
Registro: 200
Ipocatastali: 400 (200 + 200)
Se la società optasse per l’applicazione dell’IVA si avrebbe:
IVA sulla cessione: 110.000 (500.000 x 22%)
Rettifica detrazione IVA: 0
Registro: 200
Ipocatastali: 400 (200 + 200)
Questa ultima operazione potrebbe essere più vantaggiosa delle altre due nel caso in cui il socio cessionario avesse diritto alla detrazione dell’IVA sull’acquisto dell’immobile.