E’ stata previsto l’innalzamento della percentuale di compensazione per il regime di detrazione forfetizzata dell’IVA per le cessioni di prodotti agricoli con decreto del 27 agosto 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno compresa la segatura è stata prevista la percentuale del 6 per cento. Per il legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale è stata prevista la percentuale del 6%.
In Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 agosto 2019 concernente l’innalzamento della percentuale di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli.
In particolare, il nuovo decreto richiama il regime speciale per i produttori agricoli di cui all’ art. 34 del D.P.R. 633 del 1972.
La normativa prevede per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto, un regime di detrazione forfetizzata dell’imposta sul valore aggiunto basato sull’applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
Nello specifico le nuove percentuali di compensazione sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
– legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura: 6 per cento;
– legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale: 6 per cento.
A cura della Redazione
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