Al fine di incentivare le vendite nei confronti dei consumatori finali nel settore della distribuzione, è oramai pratica usuale concedere all’acquirente la possibilità pagare ratealmente il prezzo di acquisto a un tasso pari a zero.
Come funziona la cessione con finanziamento a tasso zero
In termini formali, accade frequentemente che la società finanziaria stipuli il contratto di finanziamento a tasso zero direttamente con il cliente finale e ottenga, a fronte dell’attività svolta, il pagamento di una commissione dal venditore del bene che sopporta quindi l’onere derivante dall’applicazione del tasso zero ricevendo, a sua volta, dalla società finanziaria l’importo della cessione del bene al netto del suddetto onere.
Come qualificare l’onere connesso al finanziamento a tasso zero
Secondo quanto riportato nell’interpello in commento, il venditore istante (ITA GAAP adopter) registra in contabilità gli importi dovuti alla società finanziaria, in base del principio di competenza, in una voce di conto economico a diretta riduzione dei ricavi di vendita (voce A1), in analogia a quanto avviene per gli sconti di natura commerciale. Tale approccio contabile sarebbe stato condiviso con la società incaricata della revisione legale dei conti ed e? alternativo all’imputazione di una specifica voce di costo per servizi resi dalla società finanziaria nella voce B7 di conto economico. Ciò ha indotto la società a ritenere il componente negativo come deducibile ai fini IRAP in quanto classificato appunto a diretta riduzione dei ricavi.
Tale impostazione è stata oggetto di analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale – dopo avere ricordato quali sono i componenti positivi e negativi che concorrono a formare la base imponibile IRAP – ha anche evidenziato come il comma 5 dell’art. 5, D.P.R. n. 446/1997 dispone che indipendentemente dall’effettiva collocazione nel conto economico, i componenti del valore della produzione devono essere accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa (nel caso di specie, i principi contabili nazionali approvati dall’OIC).
Premesso ciò, la conclusione dell’Amministrazione finanziaria è stata quella di ritenere che l’onere avesse in effetti natura finanziaria pur non costituendo in senso stretto un interesse sul capitale a prestito in quanto strettamente connesso con l’erogazione del finanziamento, senza il quale l’obbligo della prestazione non avrebbe trovato fondamento.
Come contabilizzare le cessioni con finanziamento a tasso zero
Quanto sopra induce a riflettere in merito alla corretta contabilizzazione delle operazioni in esame.
In particolare, il paragrafo 60 afferma che “nel determinare il prezzo dell’operazione, l’entità deve rettificare l’importo promesso del corrispettivo per tener conto degli effetti del valore temporale del denaro se i termini di pagamento concordati dalle parti del contratto (esplicitamente o implicitamente) offrono al cliente o all’entità un beneficio significativo in termini di finanziamento del trasferimento al cliente dei beni o servizi. In tal caso, il contratto contiene una componente di finanziamento significativa. La componente di finanziamento significativa può esistere indipendentemente dal fatto che la promessa di finanziamento sia esplicitamente prevista dal contratto o che essa sia implicita nelle condizioni di pagamento concordate dalle parti del contratto”.
Seguendo tale modalità di contabilizzazione emergerebbe, in estrema sintesi, da un lato un interesse attivo e dall’altro un onere avente natura finanziaria, entrambi da classificare nell’area C del conto economico (rispettivamente C16d e C17). Nell’ambito dei ricavi, l’importo della vendita sarebbe quindi ridotto di una componente finanziaria positiva.
Anche secondo questa impostazione, gli effetti contabili sarebbero gli stessi di quelli previsti per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali.
Quali effetti ai fini IRAP?
Le modalità di contabilizzazione appena esposte evidenziano che la base imponibile IRAP non sarebbe diversa rispetto alla soluzione proposta dal contribuente nell’interpello n. 46 del 2023.
Infatti, se da un lato l’impostazione avanzata dalla società istante provocava la riduzione della base imponibile IRAP per decurtazione dai ricavi dell’onere addebitato dalla società finanziaria, nella seconda modalità la base imponibile IRAP sarebbe ridotta del medesimo importo mediante iscrizione di una componente finanziaria positiva e una componente finanziaria negativa dello stesso importo.
A titolo esemplificativo Ipotizzando un ricavo pari a 100 e un onere derivante dal finanziamento a tasso zero concesso al cliente finale pari a 5, si avrebbero i seguenti due scenari: – nel primo caso, i ricavi sarebbero pari a 95 e non vi sarebbero altre poste contabili in conto economico connesse all’operazione; – nel secondo caso i ricavi sarebbero pur sempre 95 mentre nella voce C del conto economico sarebbero iscritti un interesse attivo pari a 5 e un interesse passivo anch’esso pari a 5. |