Chiusura del fallimento ”in pendenza di giudizi”: l’emissione della nota di variazione in diminuzione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 471 del 29 novembre 2023 in tema di chiusura del fallimento ”in pendenza di giudizi” – ”dies a quo” ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione.

Per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il presupposto che consente di emettere la nota di variazione in diminuzione per «mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose» si realizza allorquando la pretesa creditoria rimane insoddisfatta «per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo», ovvero quando «si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore».

Orbene, in base all’articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la chiusura della procedura di fallimento quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale.

Applicando, dunque, i principi enucleati dai suddetti documenti di prassi all’ipotesi di chiusura del fallimento ”in pendenza di giudizi” se ne trae che le note di variazione emesse ex articolo 26, comma 2, del decreto IVA, nella versione vigente ante 26 maggio 2021, potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori).

D’altronde, se è pur vero che l’attuale formulazione dell’articolo 26 del decreto IVA con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, consente:

-al comma 3­bis, di emettere note di variazione in diminuzione «in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale;

­ al comma 5­bis, di emettere note di variazione in aumento nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3­bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte;

è anche vero che, la normativa dispone espressamente che le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3­bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso, così lasciando inalterata la disciplina previgente con riguardo alle procedure pregresse.

Ne consegue che laddove si tratti di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, non può che trovare applicazione il precedente disposto dell’articolo 26 del decreto IVA che, fissando il dies a quo per l’emissione delle note di variazione in diminuzione al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale nell’ipotesi di chiusura del fallimento ”in pendenza di giudizi”, richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto.

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