Chiusura mineraria e ripristino ambientale dei pozzi: quando è ammissibile la deduzione fiscale anticipata dei costi

Con la risposta a interpello n. 64 del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla deduzione fiscale anticipata dei costi (accantonamenti al “Fondo chiusure minerarie”) previsti per le operazioni di chiusura mineraria e per il ripristino ambientale dei pozzi in produzione.

Ai sensi dell’art. 109, comma 1, TUIR, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, peri quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza? tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Tale disposizione reca il principio di competenza in materia di determinazione del reddito d’impresa, ai fini dell’applicazione dell’IRES.

In base alla vigente normativa di settore e alle convenzioni stipulate con gli enti concedenti, le società che gestiscono ­ in concessione ­ lo sfruttamento delle risorse energetiche e naturali, alla scadenza delle stesse, sono tenute a specifici obblighi connessi alla chiusura del pozzo minerario e al ripristino ambientale del sito.

Ciò comporta il sostenimento di oneri il cui processo di stima richiede che le società si dotino di elementi oggettivi e di valida documentazione (perizie tecniche, etc.), al fine di determinare i tempi e la tipologia dei necessari interventi di ripristino e/o sostituzione dei beni oggetto della devoluzione.

Sul piano fiscale, le previste esigenze di certezza nell’individuazione della base imponibile, hanno imposto l’adozione di specifici criteri e limiti per gli accantonamenti che, rispetto alle modalità civilistiche, sono maggiormente “rigidi”.

Al riguardo, infatti, il TUIR fornisce un’elencazione dettagliata degli accantonamenti fiscalmente deducibili, oltre a puntualizzare specifiche modalità procedurali per la determinazione di ogni tipologia di accantonamento per la quale è prevista la deducibilità.

In base a tale indirizzo interpretativo, una volta stabilito l’esercizio di competenza dei ricavi, divengono automaticamente deducibili, in quello stesso esercizio, tutti i costi ad essi correlati, purché gli stessi siano stimati sulla base di criteri oggettivi adeguatamente documentati, ricorrendo ad esempio alla predisposizione di piani finanziari regolarmente aggiornati da perizie tecniche di esperti del settore.

L’elemento della determinabilità dei costi di “tombamento”, sussiste in quanto, sulla base degli impegni presi dalle imprese di estrazione nei confronti degli enti proponenti, è possibile giungere ad un’analitica quantificazione, anche sulla scorta di specifici apporti peritali? tenuto conto, infine, che le cave hanno, in base alle disposizioni autorizzative, una determinata capacità di estrazione dei minerali.

Quindi è corretto fare imputare alle imprese i costi finali di chiusura delle cave ai vari esercizi dell’attività, in rispettiva proporzione alla quantità di materiale estratto alla fine di ogni anno.

Considerata la certezza dell’obbligazione tributaria ­ e l’obiettività determinabilità dei costi ­ garantita dalle stime effettuate da un perito indipendente “con il migliore grado di approssimazione possibile”, è possibile consentire, ai fini IRES, la deduzione fiscale anticipata dei costi (accantonamenti al “Fondo chiusure minerarie”) previsti per le operazioni di chiusura mineraria e per il ripristino ambientale dei pozzi in produzione.

A cura della Redazione

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