Circolazione dei beni provenienti da donazione: riforma in arrivo?
- 1 Dicembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il Codice civile prevede, in materia successoria, una particolare disciplina di tutela predisposta a favore di determinati soggetti, i c.d. legittimari, a favore dei quali la legge riserva una quota del patrimonio ereditario, indipendentemente dal fatto che la successione sia regolata per legge (legittima) o per testamento (testamentaria).
I legittimari sono il coniuge (anche quello legalmente separato, in quanto solo con il divorzio cessano gli effetti patrimoniali derivanti dal matrimonio) o la parte dell’unione civile, i figli e i loro discendenti e, in loro assenza, gli ascendenti.
Il legislatore, stabilendo una quota di patrimonio ereditario indisponibile, riservata ai legittimari, e una disponibile, ha quindi inteso bilanciare due interessi contrapposti:
– da un lato la libertà di disporre delle proprie sostanze per il tempo nel quale una persona avrà cessato di vivere,
– dall’altro l’interesse familiare.
Qualora il legittimario risulti leso nella quota di legittima ad esso spettante, per effetto di liberalità o di disposizioni testamentarie, può promuovere un giudizio, esercitando l’azione di riduzione (che si prescrive nell’ordinario termine decennale, decorrente – secondo la giurisprudenza maggioritaria – dalla data di accettazione dell’eredità da parte del chiamato destinatario delle disposizioni lesive), al fine di ottenere da un lato, l’accertamento della sua qualità di legittimario, della sua lesione e della misura della lesione e, dall’altro lato, conseguire che venga dichiarata l’inefficacia, totale o parziale, di tutte quelle disposizioni testamentarie e delle liberalità che, eccedendo la quota disponibile, abbiano comportato una lesione dei suoi diritti.
Soltanto dopo aver esperito vittoriosamente l’azione di riduzione delle disposizioni lesive, il legittimario può agire contro i beneficiari delle disposizioni lesive per ottenere la condanna giudiziale alla restituzione dei beni oggetto della sentenza di riduzione.
Ciò premesso, il Codice civile detta una disciplina specifica in merito alla riduzione delle donazioni di immobili, permettendo – entro certi limiti – al legittimario leso di agire anche nei confronti degli aventi causa del donatario per ottenere la restituzione dell’immobile proveniente da donazione.
Difatti, se medio tempore colui contro il quale è stata pronunciata la riduzione abbia alienato a terzi il bene oggetto di donazione ridotta, la legge consente al legittimario leso, previa escussione infruttuosa del donatario, di agire per ottenere la restituzione in natura del bene oggetto di donazione nei confronti di chiunque ne sia divenuto proprietario (con la precisazione che a quest’ultimo soggetto è attribuita la facoltà di liberarsi dall’obbligo di restituzione, pagando l’equivalente in denaro).
Gli ostacoli alla circolazione degli immobili di provenienza donativa
Dunque, è fuor di dubbio che la provenienza donativa di un bene può rappresentare un ostacolo alla sua circolazione, poiché l’avente causa del donatario può legittimamente temere di essere chiamato a restituire il bene, nel caso in cui venisse accertata la lesione della quota di legittima.
I correttivi introdotti
Tale atto, di natura stragiudiziale, consente di esercitare l’azione di restituzione senza alcun limite di tempo.
È pertanto evidente che, nonostante l’ampia tutela accordata al legittimario leso, il Codice civile non garantisce un livello di protezione analogo al terzo acquirente, il quale può avvalersi esclusivamente di alcuni rimedi elaborati dalla prassi. Non è un caso, infatti, che diverse compagnie assicurative offrano polizze ad hoc per proteggere tale soggetto dal danno economico e finanziario che potrebbe subire in caso di esito favorevole dell’azione di restituzione esercitata dal legittimario leso.
La norma (stralciata) della legge di Bilancio 2024
Tutto ciò premesso, è ora essenziale esaminare una norma che, inizialmente inclusa nella prima bozza del Ddl di Bilancio 2024, al fine di “stimolare la concorrenza del mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso”, avrebbe dovuto rivoluzionare il regime giuridico della circolazione degli immobili donati.
Per quanto accolta positivamente da parte degli operatori del settore, la predetta norma è stata poco dopo stralciata dal Senato, a seguito del parere della Commissione Bilancio, secondo cui la materia oltrepassa i limiti di contenuto previsti per la legge di bilancio.
La novella, se verrà approvata, restando ferma la possibilità di ricevere una compensazione in denaro dal donatario, purché capiente, impedirebbe ai legittimari lesi di richiedere la restituzione del bene al terzo acquirente, mettendo così al sicuro gli acquisti di immobili provenienti da donazione.