Circolazione di prodotti già immessi in consumo: i chiarimenti su Destinatario certificato e Speditore certificato
- 3 Febbraio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 3 del 3 febbraio 2023 in tema di prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Circolazione di prodotti già immessi in consumo da/verso altro stato membro, consegnati per scopi commerciali. Nuove figure di destinatario certificato e di speditore certificato. Prerogative e connessi obblighi.
Le Dogane hanno evidenziato che tra le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 180/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, meritano di essere segnalate quelle che hanno introdotto nel D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.) le figure di Destinatario certificato e di Speditore certificato, le quali trovano applicazione dal 13 febbraio 2023.
Esclusivamente tra tali soggetti possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità.
Ai sensi del novellato art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.), la circolazione dei suddetti prodotti verso il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione avviene con l’e-DAS unionale, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al documento elettronico è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
L’e-DAS unionale differisce dall’e-DAS utilizzato per la circolazione nel territorio dello Stato di cui all’art.12 del T.U.A. ed alla Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 138764/RU del 10 maggio 2020 e s.m.i.
Il soggetto che intende agire nel descritto ambito è chiamato ad operare tramite EMCS e pertanto dovrà, a seconda dei casi, adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema informativo di questa Agenzia per lo scambio dei messaggi relativi all’emissione dell’e-DAS unionale.
L’Agenzia delle Dogane inoltre con la circolare ha evideziato i tratti distintivi e gli obblighi rispettivamente fissati per ciascuna delle due figure.
A cura della Redazione