Come avere il credito di imposta per le protezioni e la sanificazione del luogo di lavoro

Circolare delle entrate

I chiarimenti dell’Agenzia sulle principali misure fiscali introdotte con il decreto Liquidità

di Patrizia Maciocchi


Gli interventi del decreto liquidità in materia di bilanci

3′ di lettura

Dalla detrazione dell’Iva e deduzione dei costi per la cessione dei farmaci a uso compassionevole, al fatturato di riferimento per la sospensione dei versamenti fino alla trasmissione in via telematica dei versamenti.
Con la circolare n. 9/E arrivano dall’Agenzia delle entrate i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal cosiddetto decreto Liquidità (Dl 23/2020): un “pacchetto” di risposte alle domande poste dalle associazioni di categoria, operatori e dalla stampa specializzata.

Gli interventi del decreto liquidità in materia di bilanci

Cessione dei farmaci a uso compassionevole
Per quanto riguarda il trattamento fiscale in caso di cessione dei farmaci ad uso compassionevole la circolare precisa che le cessioni gratuite fanno scattare il diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo sostenuto. Una previsione in linea con l’obiettivo della norma di neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso cosiddetto compassionevole. Le cessioni a titolo gratuito di farmaci, autorizzati per indicazioni terapeutiche, nell’ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono, infatti, equiparate ai fini Iva alla loro distruzione e non tassabili riguardo alle imposte dirette.

Sanificazione e acquisto di protezioni nei luoghi di lavoro

Con il decreto liquidità viene ampliato l’ambito del credito d’imposta introdotto dal “Cura-Italia” . L’ agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale: dalle mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3 ai guanti dalle visiere di protezione alle tute. Nel trattamento agevolato rientrano anche l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza utili a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come, ad esempio le barriere e pannelli protettivi. Nella circolare si precisa che nel “beneficio” sono compresi anche detergenti per le mani e disinfettanti.

Sospensione dei versamenti di ritenute e dell’Iva dovuti per aprile e maggio 2020
Le entrate precisano che possono beneficiare della sospensione anche le imprese agricole, a prescindere dalla natura giuridica e dal criterio utilizzato ai fini della determinazione del reddito imponibile, compreso quello su base catastale. In attesa dell’operatività del registro del terzo settore, possono beneficiare della sospensione gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale, anche se svolgono attività commerciale non prevalente, purché non in regime d’impresa.
Sul fronte della verifica delle condizioni per poter usufruire della sospensione, occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.

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