Il professionista che vuole restare o entrare nel regime agevolato deve innanzitutto verificare i compensi 2019
di Nicola Forte
Partite Iva, cosa rischia chi ha scelto la flat tax
3′ di lettura
Per i professionisti che quest’anno vogliono entrare (o restare)?
nella flat tax il 2019 si è chiuso solo pochi giorni fa. Tutti i redditi da lavoro
dipendente percepiti fino al 12 gennaio 2020, infatti, vanno conteggiati
(ai fini fiscali)?tra quelli del 2019 e concorrono a formare il limite
dei 30mila euro, oltrepassato il quale il regime agevolato non è più applicabile.
È proprio in questi primi giorni che i professionisti devono familiarizzare con la “nuova” flat tax. La legge di Bilancio 2020 ha introdotto infatti alcuni “paletti” per chi vuole utilizzare l’imposta sostitutiva del 5-15% (rispettivamente per le start up e i professionisti con meno di 65mila euro di compensi). Oltre al limite di spese per il personale dipendente pari a 20mila euro, l’accesso è precluso anche a chi nell’anno precedente, quindi nel 2019, ha percepito redditi da lavoro dipendente di importo superiore a 30mila euro (articolo 1, comma 692 della legge 160/2019). Per verificare l’eventuale superamento di questo limite si deve tenere conto dei redditi anche assimilati al lavoro dipendente (articolo 50 del Tuir).
Le verifiche
La prima operazione da effettuare nell’anno nuovo, quindi , è la verifica dell’ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati percepiti nel 2019. Il controllo va svolto in base al principio di cassa, cioè tenendo conto del reddito effettivamente percepito nell’anno precedente.
La necessità di tenere conto delle somme effettivamente incassate quali retribuzioni, ovvero quali redditi assimilati, si desume direttamente dall’articolo 51 del Tuir che assimila ai redditi da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
L’espressione “percepiti” vuole dire “incassati”. Pertanto, l’importo corrispondente a una o più mensilità non incassate nel 2019 non dovrà essere conteggiato per la verifica del limite di 30mila euro.