Come tassare i compensi degli sportivi dilettantistici del 2023

Con la risposta a interpello n. 474 dell’11 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo per il periodo d’imposta 2023.

Il documento reca delle istruzioni in tema di tassazione che si rivelano interessanti poiché coinvolgono un settore caratterizzato da importanti novità normative dettate dalla riforma dello sport, ossia dal D.Lgs. n. 36 del 2021.

Il trattamento fiscale dei compensi prima della riforma

Prima della modifica apportata dall’art. 52, D.Lgs. n. 36/2021, l’art. 67, comma 1, lettera m), TUIR, fino al 30 giugno 2023, stabiliva che rientrano tra i redditi diversi, tra gli altri, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine ­ Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Questa disposizione era applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Secondo quanto previsto dall’art. 69, comma 2, TUIR, tali compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro.

Il trattamento fiscale dei compensi dopo la riforma

La riforma dello sport, in vigore dal 1° luglio 2023, all’art. 25, comma 2, ha disposto in ordine alle modalità di svolgimento del lavoro sportivo. In particolare, si prevede che ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuativa ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c..

Il comma 3­bis dell’art. 25 prevede che, ricorrendone i presupposti, le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

Quanto al trattamento tributario con l’art. 36 si prevede (comma 6) che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro e che all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Quindi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.

La tassazione per il 2023

La risposta a interpello n. 474 del 2023 si sofferma sull’analisi delle norme transitorie.

In particolare, l’art. 51, comma 1­bis, della riforma stabilisce che per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che, nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), TUIR, nonché compensi assoggettati a imposta ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di 15.000 euro.

Come emerge dagli atti parlamentari, la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, è pari a 15.000 euro anche per tale periodo d’imposta? il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale a seconda della frazione di periodo interessata.

In particolare, per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria? invece, nella disciplina vigente prima della data del 1° luglio 2023, la quota eccedente è assoggettata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, ad un’aliquota a titolo di imposta pari al 23% (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte ulteriore eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario.

A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo sono esclusi da imposizione fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.

Pertanto, i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione delle norme transitorie richiamate, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio­giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 69 TUIR.

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