Commercialisti: dalla determinazione del compenso alle cause di incompatibilità

Nuove indicazioni del CNDCEC riguardanti la professione.

Con il Pronto Ordini n. 18 del 2024 in tema di compenso, il Consiglio Nazionale ha chiarito che ai fini della determinazione del compenso professionale dei dottori commercialisti deve aversi riguardo al D.M. n. 140/2012 e alla Tabella C allegata. L’art. 17, comma 1, individua dei parametri generali in base ai quali il compenso deve essere determinato, ossia:

a) valore e natura della pratica;

b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;

c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;

d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;

e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;

f) pregio dell’opera prestata.

Al successivo comma 3 è previsto che il compenso sia di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili. Dal combinato disposto dei commi 1 e 3 si può ricavare il principio per il quale i valori indicati nella Tabella C possono comunque subire delle variazioni in base al rapporto con i parametri generali.

Nel caso di tenuta della contabilità, il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Con il Pronto Ordini n. 14 del 19 febbraio 2024 è stato chiarito che nulla vieta all’Ordine di poter continuare ad adottare il proprio regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari già in uso se lo stesso è rispettoso di quanto previsto dalla legge n. 49/2023 ovvero adeguarlo per renderlo conforme a quanto espressamente previsto dalla legge n. 49/2023.

Con il Pronto Ordini n. 164 del 2024 il CNDCEC ha ricordato che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile dall’art. 38, D.Lgs. n. 139/2005, che non ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l’iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.

Quanto all’imposta di bollo su richiesta di certificato di compiuto tirocinio, con il Pronto Ordini n. 13 del 2024 il CNDCEC ha evidenziato che l’istanza formulata al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio, denominata dall’Ordine richiedente ‘richiesta del certificato di compiuto tirocinio’, a sua volta rientra tra gli atti oggetto di imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A – Tariffa del D.P.R. n. 642/1972, come confermato dal parere rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle finanze il 5 settembre 2012.

Con il Pronto Ordini n. 136 del 2024 il CNDCEC ha chiarito che relativamente alle società di servizi, l’incompatibilità è esclusa:

– qualora tale società, nella quale l’iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra la carica di amministratore con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso ovvero

– laddove la società abbia anche (o solo) clienti terzi, solo in caso di prevalenza del fatturato individuale dell’iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato) rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile.

Infatti, ove si appurasse che la parte di fatturato della società commerciale riferibile all’iscritto è superiore al fatturato individuale dello stesso (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato), i servizi offerti dalla società non sarebbero qualificabili come “strumentali” o “ausiliari” e dunque non opererebbe la causa di esclusione dall’incompatibilità.

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