Cos’è la formazione professionale continua
La formazione professionale continua comprende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione nell’Albo professionale. Tali attività sono svolte nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.
Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo. Sono tenuti a svolgere l’attività di FPC anche i professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ovvero per mancata comunicazione del domicilio digitale.
La formazione professionale continua è svolta mediante:
a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale,
b) lo svolgimento delle attività formative particolari,
e può essere erogata mediante corsi in presenza, formazione a distanza (F.A.D.) o in modalità mista (in presenza e in F.A.D.).
Quali sono le novità del regolamento FPC
Eliminata la differenza fra eventi di “formazione” e di “aggiornamento”
La modifica introdotta non annulla le differenze esistenti tra le diverse iniziative formative, ma rimodula il sistema di attribuzione dei crediti formativi, che matureranno esclusivamente in relazione alle ore di effettiva partecipazione ai corsi.
L’eliminazione della differenza tra eventi di “formazione” e di “aggiornamento”, inoltre, ha imposto la riformulazione dell’art. 7 volto a disciplinare il regime di equipollenza tra la formazione dei commercialisti e quella posta in capo ai gestori della crisi degli OCC. Poiché il sistema di equipollenza richiamava gli eventi “di formazione” è stato ora specificato che l’equipollenza continuerà a trovare riconoscimento in presenza di corsi di almeno 12 ore, che abbiamo ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore.
Eliminati i test di verifica della presenza per eventi e-learning sincroni e asincroni
Per effetto di tale modifica i crediti formativi saranno conseguiti in relazione ai tempi di fruizione dell’evento tracciati dalle piattaforme utilizzate da tutti i soggetti formatori.
Tale regola subisce eccezioni solo in presenza degli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento. Per questi corsi i crediti formativi sono conseguiti solo se il test di verifica di apprendimento è superato con successo. Conseguentemente all’eliminazione dei test di verifica di presenza è stata eliminata anche la disposizione che prevedeva che il Consiglio Nazionale dovesse valutare preventivamente le piattaforme e-learning utilizzate dagli Ordini.
Come maturano i crediti formativi
L’art. 4 del nuovo Regolamento precisa che gli iscritti maturano i crediti formativi in relazione all’effettiva durata di partecipazione agli eventi formativi, secondo il criterio 1 ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti) = 1 CFP.
Obbligo formativo dal mese successivo all’iscrizione
Per i nuovi iscritti nell’albo, per coloro che si trasferiscono dall’elenco speciale all’albo e per coloro che cessano la condizione di non esercente, l’obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all’iscrizione nell’albo e non più dall’anno successivo.
Attenzione Per effetto delle disposizioni transitorie tale modifica sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2024. |
Obbligo formativo riformulato: eliminato il minimo di 20 crediti formativi annuali
L’art. 5 del nuovo regolamento prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio.
La riportabilità dei crediti formativi da un triennio a un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione.
L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali.
Cambiano i termini per la presentazione delle richieste di accreditamento
Tutte le richieste di accreditamento degli eventi formativi organizzati dagli Ordini, dalle SAF o dai Soggetti autorizzati, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento.
Formazione gratuita erogata dagli Ordini
Per gli Ordini territoriali che hanno fino a 200 iscritti è stata ridotta la quantità di formazione gratuita da erogare. Si è passati dalle attuali 30 ore annuali a 15 ore annuali.
Riformulazione della procedura di accreditamento degli eventi dei soggetti autorizzati e modifiche al sistema di contribuzione dei soggetti autorizzati
Il nuovo Regolamento FPC prevede che l’istruttoria per l’accreditamento degli eventi realizzati dai soggetti autorizzati sia svolta direttamente dal Consiglio Nazionale e che per ciascun evento formativo chiesto in accreditamento, i soggetti autorizzati versino al Consiglio Nazionale i seguenti contributi:
– per gli eventi a pagamento: 5 euro a partecipante iscritto nell’Albo, con un minimo di 250 euro per ciascun evento formativo presentato per l’accreditamento;
– per gli eventi gratuiti: 100 euro per ciascun evento presentato per l’accreditamento.
Le somme incassate dal Consiglio Nazionale saranno successivamente redistribuite agli Ordini territoriali in base ad un sistema di ripartizione misto che prevede l’assegnazione
– del 10% delle somme riscosse al Consiglio Nazionale per il ristoro degli oneri sostenuti,
– del 40% delle somme riscosse ai 132 Ordini territoriali esistenti in parti uguali,
– del 50% delle somme riscosse agli Ordini territoriali in base al numero dei loro iscritti che hanno partecipato agli eventi dei Soggetti autorizzati.
Autorizzazione dei soggetti terzi
Con il nuovo Regolamento sono state introdotte alcune modifiche ai requisiti che i soggetti esterni devono possedere per poter ottenere l’autorizzazione ad erogare la formazione a favore degli iscritti agli albi. In particolare, sono stati previsti specifici requisiti di onorabilità per gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili e per i rappresentanti legali, nonché per i componenti degli organi direttivi delle fondazioni e associazioni, anche sindacali di categoria.
Cambia l’elenco materie
Sono state rinominate le materie del Gruppo B nel seguente modo “organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche della mediazione e anticorruzione” e inserita la lettera “B.5. Anticorruzione” che non costituisce materia obbligatoria