Commercialisti: gli iscritti nell’elenco speciale non possono accedere a quello dei delegati alle vendite

Il CNDCEC ha pubblicato alcuni pronto ordini riguardanti la professione

Esposto su pec dell’Ordine

Con il pronto ordini n. 87 del 2023 in tema di ricevimento esposto su pec dell’Ordine, è stato chiarito che il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispone all’art. 3, comma 14, che “La corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Consiglio di Disciplina devono essere consegnate dalla Segreteria al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a darne comunicazione agli altri componenti il Consiglio.

Nel caso in cui la corrispondenza e le comunicazioni, di competenza del Consiglio di Disciplina, siano state genericamente indirizzate al Consiglio dell’Ordine, il Presidente di quest’ultimo dovrà darne pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e trasmettere a quest’ultimo la documentazione senza entrare nel merito dei contenuti.

Formazione professionale continua

Con il pronto ordini n. 4 del 2023 in tema di formazione professionale continua, è stato chiarito che se gli incarichi prevedono ore di docenza attiva da parte dell’iscritto richiedente, le ore effettive di docenza possono essere equiparate alle attività formative particolari disciplinate all’interno della categoria indicata nell’art. 16, comma 1, lett. e) (“Docenze presso Università nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative”) e, quindi, possono essere riconosciute nel limite massimo annuale di 16 CFP.

In caso contrario, laddove il contratto in oggetto non comprenda ore di docenza attiva da parte dell’iscritto richiedente, ma differenti attività di supporto al corso, non è possibile riconoscere i CFP.

Iscritto nell’elenco speciale dell’Albo

Con il pronto ordini n. 65 del 2023 in tema di iscritto nell’elenco speciale dell’Albo, è stato evidenziato che l’scrizione nell’elenco speciale dei non esercenti previsto dall’art. 34, co 8 D.Lgs. n. 139/2005 è riservata a “coloro che, a norma dell’articolo 4, non possono esercitare la professione”. Con riguardo al caso di specie, ai sensi dell’art. 4, co. 3 D.Lgs. n. 139/2005 non è consentita l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione. Considerato che nel quesito si fa riferimento ad un soggetto dipendente pubblico, il cui rapporto lavorativo è regolamentato dalle disposizioni in materia del pubblico impiego, rileva l’art. 53, co. 1 D.Lgs. n. 165/2001, il quale, richiamando quanto disposto dall’art. 60 DPR n. 3/1957, prevede per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche determinato, il divieto di cumulo con l’esercizio di attività professionale.

Ciò posto, l’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite ex art. 179-ter disp. att. c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 4, co. 11 D.Lgs. n. 149/2022 ed in vigore dal 28.02.2023, è riservata – come previsto dal comma 3 dell’art. 179-ter menzionato – ad “avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali”.

Di conseguenza, considerato che per l’iscritto nell’elenco speciale dei non esercenti vige il divieto di cumulo con l’attività professionale di dottore commercialista e che le operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. costituiscono esercizio di attività professionale, la cui competenza tecnica è tra l’altro riconosciuta ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti (art. 1, co 3, lett. i) D.Lgs. n. 139/2005), deve concludersi nel senso che l’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite previsto dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c. sia preclusa agli iscritti nell’elenco speciale dell’Albo di cui all’art. 34, co 8 D.Lgs. n. 139/2005.

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