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Commercialisti: i requisiti per esercitare l’azione disciplinare

Commercialisti: I Requisiti Per Esercitare L’azione Disciplinare

Con tre pronti ordini del 27 giugno 2024, il CNDCEC ha fornito nuovi chiarimenti sulla professione. In particolare, al fine di poter esercitare l’azione disciplinare nei confronti di un professionista, è che il medesimo sia iscritto all’Albo e che la sua condotta risulti in contrasto o in violazione di norme di leggi o regolamenti o del codice deontologico o dei doveri generali a tutela del decoro della professione.

Il CNDCEC ha pubblicato tre pronti ordini riguardanti la professione.

Con il pronto ordine n. 54 del 27 giugno 2024 il CNDCEC ha chiarito che qualora si verifichi un mutamento della situazione di fatto rispetto a quella che ha determinato la delibera sanzionatoria a carico dell’iscritto – la trasmissione della dichiarazione annuale all’Ordine, avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti – il Consiglio di Disciplina territoriale, preso atto dell’invio della pur tardiva dichiarazione da parte del professionista, nell’ambito della propria autonomia, possa valutare se ricorrano i presupposti per revocare o meno in autotutela il provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione precedentemente irrogato a carico dell’iscritto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21-quinquies, comma 1, della sopra citata L. n. 241/1990. Si precisa in merito che il provvedimento di revoca ha efficacia ex nunc, vale a dire che gli effetti dell’atto revocato cessano solo dal momento dell’operatività della revoca, mentre restano in piedi gli effetti già prodotti in precedenza.

Con il pronto ordine n. 48 del 27 giugno 2024 il CNDCEC ha chiarito ciò che rileva, al fine di poter esercitare l’azione disciplinare nei confronti di un professionista, è che il medesimo sia iscritto all’Albo e che la sua condotta risulti in contrasto o in violazione di norme di leggi o regolamenti o del codice deontologico o dei doveri generali a tutela del decoro della professione.

Infine, con il pronto ordine n. 60 del 27 giugno 2024 è stato chiarito che, nel momento in cui il professionista venga a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale ancorché non sia stato (ancora) rinviato a giudizio, non potrà certamente dichiarare di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale. Ciò posto, si ritiene pertanto che, in sede di dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell’Albo, il professionista che sia a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale debba comunque dichiarare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza il proprio coinvolgimento nel procedimento penale che lo riguarda.

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