Ma per le controversie fino a 3mila euro il contribuente può stare in giudizio da solo
di Luigi Lovecchio
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L’annunciata astensione sindacale da parte dei commercialisti, con riferimento alle udienze che si terranno tra il 30 settembre e il 7 ottobre , non ha precedenti. Occorre dunque individuare la disciplina applicabile, tenendo conto sia del Codice di autoregolamentazione dei commercialisti sia delle disposizioni specifiche del processo davanti alle Commissioni tributarie.
Cominciando da queste ultime, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 12, Dlgs 546/1992, per controversie nelle quali l’ammontare delle imposte in discussione non supera i 3mila euro, il contribuente può stare in giudizio da solo. Se si rientra in questa tipologia, dunque, e il ricorso è stato sottoscritto direttamente dal soggetto passivo, l’astensione dei professionisti non dovrebbe causare alcun effetto sulla causa in corso, che sarà pertanto decisa regolarmente.
Occorre ricordare come il medesimo articolo 12 disponga altresì che i ricorsi sottoscritti personalmente dal soggetto passivo, aventi ad oggetto somme superiori al suddetto importo, non sono per ciò stesso dichiarati inammissibili. In tale eventualità, il giudice, d’ufficio o su segnalazione delle parti, ordina al contribuente di dotarsi di un difensore tecnico, entro il termine stabilito in un’ordinanza. Se, però, il giudice non si accorge del difetto di assistenza tecnica, anche in questo caso la controversia sarà decisa ed eventuali doglianze saranno eccepite in sede di appello.
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